Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2197 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2197 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PETRILLO GIOVANNI N. IL 27/08/1967
avverso la sentenza n. 8571/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
ella camera di consiglio del 16.11.2012
Il

D

3 TATA

IN CANCELLERIA

1 6 6EN 2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 19.1.2012 ha riformato parzialmente,
dichiarando estinto il reato contravvenzionale di cui al capo A) della rubrica e rideterminando la
pena, la decisione in data 10.6.2009 del Tribunale di S.M. Capua Vetere – Sezione Distaccata di
Aversa che aveva affermato la responsabilità penale di PETRILLO Giovanni per violazioni del
T.U. edilizia, d.P.R. 380\01;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la
prescrizione dei reato, 2) la estinzione anche delle violazioni concernenti la disciplina antisismica e
le opere in cemento armato di cui ai restanti capi B) e C), 3) l’erronea ed ingiustificata
quantificazione della pena;
— che le censure svolte in ricorso appaiono manifestamente infondate in quanto questa Corte ha
avuto più volte occasione di precisare che in materia di violazione della normativa urbanistica,
l’estinzione delle contravvenzioni a seguito di rilascio di concessione in sanatoria opera solo in
ordine al reato urbanistico per il quale la concessione stessa è prevista. Ne consegue che, se con il
reato urbanistico concorrono altri reati di diversa natura, come la violazione della normativa
antisismica o della normativa sulle opere in cemento armato, tali ultimi reati non possono ritenersi
estinti (Sez. III n.11511, 21 marzo 2002 ed altre prec. conf.);
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004). Nella fattispecie i giudici del merito
hanno evidenziato la gravità della condotta;
— che il termine quinquennale di prescrizione del reato (accertato nel 2008) non risulta ancora
maturato
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

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