Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21969 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21969 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IUNCO COSIMO N. IL 13/10/1985
avverso la sentenza n. 961/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TARANTO, del 23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/02/2014

RG.29314_2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto daIUNCO COSIMO personalmente avverso la
sentenzadel Gip del Tribunale di Taranto de123 maggio 2013 che gli applicava la
pena su richiesta per detenzione di droga a fini di spaccio (hashish) e violazione
misura di prevenzione;
rilevato che con tale ricorso si deduceil vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi
ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il
giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per
mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti,
non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129,
comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa
delle A ende.
Rorui 26 febbraio 2014
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IN cARroVLIERIA
28

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FunzionRrio Giudiziario
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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