Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21969 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21969 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sabister Giuseppe, nato a Catania il 5/11/1955,
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 26/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore generale, dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 26/04/2017, il Tribunale di sorveglianza di
Catania aveva rigettato l’istanza proposta da Giuseppe Sabister diretta ad
ottenere la proroga della detenzione domiciliare per motivi di salute applicata ai
sensi dell’art.

47-ter,

comma

1-ter ord. penit. in luogo del differimento

dell’esecuzione della pena; misura già disposta con ordinanza dello stesso
tribunale in data 18/02/2015 e 20/01/2016 e, in via cautelare, con decreto del
Magistrato di sorveglianza di Catania del 4/01/2017.
2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione lo
stesso Sabister a mezzo dei difensori fiduciari, avv. Francesco Antille e Giuseppe
Rapisarda, deducendo, con un unico articolato motivo di impugnazione, di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen., la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. B), cod. proc. pen., in relazione all’art.

47-ter, comma 1-ter ord. penit..

Data Udienza: 19/12/2017

Dopo avere illustrato i precedenti pronunciamenti dello stesso tribunale etneo, il
quale avrebbe reiteratamente concesso la misura domiciliare a causa delle
condizioni di salute di Giuseppe Sabister, il ricorso deduce che i giudici di merito
avrebbero rigettato la nuova istanza di proroga nonostante che la copiosa
documentazione agli atti avesse documentato la presenza di una patologia
psichiatrica (qualificata come “depressione maggiore ricorrente con disturbo di
personalità schizotipico”), con precedenti tentativi suicidiari, nonché la presenza
di una patologia fisica tale da rendergli impossibile di deambulare

secondo quanto riferito dai clinici dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania
nella relazione del 9/01/2017, i trattamenti terapeutici richiesti dalla situazione
sanitaria del ricorrente sarebbero stati continuativi, addirittura orari, con ciò
escludendosi la possibilità di una loro esecuzione in ambito intramurario, con
conseguente probabile aggravamento del quadro clinico in caso di ripristino della
detenzione in carcere.
Sotto altro profilo, dal momento che Sabister era già stato ammesso alla
detenzione domiciliare per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza avrebbe
dovuto indicare quali concreti elementi abbiano determinato un miglioramento
della situazione clinica del ricorrente, tale da giustificare la revoca della misura. E,
in assenza di tali concreti riscontri, i giudici avrebbero dovuto disporre un
accertamento peritale in contraddittorio.
Quanto alle negative informazioni di polizia, esse concernerebbero il passato
di Sabister e non la situazione presente, atteso che dal momento
dell’applicazione della detenzione domiciliare egli avrebbe sempre rispettato le
relative prescrizioni e che, in ogni caso, le precarie condizioni di salute sarebbero
incompatibili con la reiterazione di qualunque attività criminosa.
3.

In data 12/09/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha

depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto il
rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Preliminarmente, giova ricordare che il differimento facoltativo previsto
dall’art. 147 cod. pen. può essere disposto dalla magistratura di sorveglianza nei
confronti del condannato che si trovi in una condizione di “grave infermità fisica”,
ovvero in una situazione clinica connotata dalla presenza di patologie di
qualificata serietà, tali da esporre a pericolo la sua vita o da provocare altre
rilevanti conseguenze pregiudizievoli o, comunque, da esigere cure inattuabili nel
circuito carcerario; valutazione che va condotta mediante il bilanciamento tra le
sue esigenze personali e l’interesse alla sicurezza della collettività, tanto che il
giudizio di perdurante pericolosità sociale del condannato autorizza il rigetto della

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autonomamente (degenerazione maculare colloide in entrambi gli occhi). Inoltre,

richiesta di differimento (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv. 260780;
Sez. 1, n. 26136 del 6/6/2012, Scudera, Rv. 253087; Sez. 1, n. 972 del
14/10/2011, Farinella, Rv. 251674; Sez. 1, n. 17947, 30/03/2004, Vastante, Rv.
228289).
3. Tanto premesso in termini generali, ritiene il Collegio che l’ordinanza
impugnata, con motivazione del tutto coerente con il quadro normativo sopra
riassunto, abbia puntualmente esposto le ragioni per le quali, alla stregua delle
relazioni sanitarie in atti, le patologie da cui Sabister è affetto non siano

essendo stato riscontrato “nulla di grave a carico dei vari apparati” (v. fg 2
dell’ordinanza impugnata). Né assume rilievo la circostanza, evocata in sede di
ricorso introduttivo, che Sabister fosse stato ammesso, in passato, alla misura
della detenzione domiciliare per motivi di salute, atteso che i presupposti che ne
governano l’applicazione sono chiaramente connessi a una situazione clinica
suscettibile di evoluzione; tanto è vero che la misura in questione è sottoposta a
periodiche verifiche, alla scadenza del termine di durata stabilito nel
provvedimento genetico, proprio al fine di verificare l’andamento del quadro
patologico.
Quanto, poi, alla patologia psichiatrica, in disparte la circostanza che, ai sensi
del citato art. 147 cod. pen., il rinvio dell’esecuzione della pena può essere
disposto unicamente quando il quadro psicopatologico sia in grado di incidere
sulle condizioni di salute fisica del soggetto o da rendere l’espiazione della pena
contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità (Sez. 1, n. 35826 del
11/05/2016, dep. 30/08/2016, Di Silvio, Rv. 268004), l’ordinanza ha,
comunque, riferito che, secondo quanto riportato dai sanitari, la situazione di
Giuseppe Sabister può essere adeguatamente gestita in carcere, tenuto conto
del buon compenso clinico raggiunto, anche per effetto della terapia
farmacologica attualmente somministrata, salva la possibilità di ricorrere, ove ciò
fosse necessario, allo strumento del ricovero in luogo esterno di cura ai sensi
dell’art. 11 ord. penit..
A ciò si aggiunga, quanto alla sussistenza dei presupposti per il rinvio
facoltativo dell’esecuzione della pena, che la presenza di gravi precedenti penali
e di negative informazioni di polizia, giustificano, sul piano logico, il giudizio di
sce,c L

attuale pericolosità lattualei del detenuto formulato dal tribunale di sorveglianza;
giudizio incompatibile, ai sensi dell’art. 147, ultimo comma cod. pen., con
l’accoglimento della domanda, come puntualmente posto in luce dall’ordinanza
impugnata.
4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infine, l’insussistenza
delle condizioni richieste per la concessione del rinvio facoltativo od obbligatorio
della esecuzione della pena preclude automaticamente l’applicabilità della

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sussumibili nella nozione di “grave infermità fisica” come sopra delineata, non

detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previsto dall’art. 47,
comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975, poiché questa ipotesi di detenzione
domiciliare si configura come istituto privo di un ambito applicativo autonomo,
essendo la stessa concedibile, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i
presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147
cod. pen. (Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, dep. 18/06/2015, Coku, Rv.
263971).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere

PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 19/12/2017

Il Consig, – ere estensore

Il Presidente

rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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