Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21968 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21968 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLUSCI GASPARE N. IL 08/08/1981
avverso la sentenza n. 10512/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29306/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la
sentenza del g.i.p. del locale Tribunale, che all’esito di giudizio abbreviato ha
riconosciuto Gaspare Bellusci colpevole del delitto di concorso in illecita detenzione di
sostanza stupefacente per finalità in tutto o in parte cessorie (hashish idoneo alla
formazione di ben 828 dosi medie) e lo ha condannato -concessegli l’attenuante del fatto
lieve ex art. 73 co. 5 L.S. e le attenuanti generiche- alla pena sospesa di otto mesi di
reclusione ed euro 6.000 di multa. La Corte partenopea ha respinto in particolare i
motivi di gravame imperniati sull’addotto uso personale (c.d. scorta) della sostanza
stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato e del correo.
Contro tale sentenza di appello ricorre per cassazione il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e insufficienza della motivazione con riferimento alla
eccessività della pena confermata dai giudici di appello, che non hanno adeguatamente
apprezzato l’incensuratezza e l’assenza di pendenze giudiziarie del prevenuto.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle indicate censure. La
sentenza impugnata ha, infatti, idoneamente argomentato le ragioni ostative ad una
riduzione della pena, per altro di speciale mitezza, inflitta al ricorrente, già determinata
in misura prossima al minimo edittale, previo generoso riconoscimento (nonostante il
cospicuo numero di dosi droganti detenute) dell’attenuante del fatto lieve.
Merita aggiungere che la sentenza n. 32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136
Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le
disposizioni della L. 49/2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così
ripristinando il previgente regime sanzionatorio, non influisce sull’odierna regiudicanda,
la pena valutata congrua e applicata dai giudici di merito essendo senz’altro “legale” alla
stregua di entrambe le normative diacronicamente susseguitesi (pena ricadente nella
tassonomia sanzionatoria dell’art. 73 co. 5 L.S. vigente e di quello anteriore reintrodotto
dalla decisione della Corte Costituzionale).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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