Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21968 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21968 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Taiocchi Roberto, nato a Bergamo il 20/02/1973,
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia in data 11/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza
di Brescia.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 11/04/2017, il Tribunale di sorveglianza di
Brescia rigettò, nei confronti di Roberto Taiocchi, le istanze di affidamento in
prova al servizio sociale ex art. 47 ord. penit. e di affidamento in prova in casi
particolari ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla pena
residua espianda di tre mesi e dieci giorni di reclusione e di quattro mesi di
arresto, sul presupposto che la brevità della pena ostasse all’accoglimento
dell’istanza. Con lo stesso provvedimento, il tribunale bresciano applicò, a
beneficio del condannato, la misura alternativa della detenzione domiciliare.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo
stesso Taiocchi, a mezzo del difensore fiduciario, avv. Davide Mancusi,
deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,

Data Udienza: 19/12/2017

l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. B), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc.
pen.. Secondo il ricorrente, l’ordinanza reiettiva sarebbe stata motivata,
unicamente, con la brevità della residua pena espianda, ovvero sulla base di un
elemento non contemplato dalle disposizioni che disciplinano le invocate ipotesi
di misura alternativa.
3. Con ordinanza in data 16/05/2017, lo stesso Tribunale di sorveglianza di

sussistente il fumus circa la fondatezza del ricorso per cassazione.
4.

In data 13/09/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha

depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta, con la quale ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza
di Brescia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Sotto un primo profilo, rileva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di
Brescia ha posto a fondamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di
affidamento in prova un elemento di fatto non contemplato tra i requisiti richiesti
per l’applicazione della fattispecie in esame, ovvero la brevità della residua pena
espianda. E anzi, è appena il caso di osservare che le misure alternative sono
finalizzate proprio a favorire il percorso risocializzante di coloro i quali debbano
espiare pene detentive brevi ed assumendo comunque rilievo, quale criterio
generale orientativo della scelta, quello della minore afflittività della misura
risocializzante. Ne consegue che, già sotto questo primo aspetto, sussiste
senz’altro la denunciata violazione di legge.
3. Sotto altro profilo, deve comunque osservarsi che l’ordinanza presenta
profili di manifesta illogicità del percorso motivazionale seguito: sia nella
valutazione della asserita brevità della pena detentiva da espiare, in realtà
superiore a sette mesi di reclusione; sia nella omessa considerazione di una serie
di elementi della situazione personale e socio-ambientale del richiedente, in
grado di orientare il giudizio prognostico in una direzione favorevole al ricorrente
(dal positivo inserimento familiare e lavorativo del condannato, all’assenza di
carichi pendenti, alla lontananza nel tempo dei reati per cui è condanna).
4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,

pertanto, accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio
al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo esame.

PER QUESTI MOTIVI

2

Brescia ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza in data 11/04/2017, ritenendo

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 19/12/2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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