Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21966 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21966 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BELLO BERNARDO N. IL 07/02/1962
avverso la sentenza n. 2540/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29268/ 2013

L’indicata decisione della Corte di Appello di Napoli, nel confermare in punto di
responsabilità la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal g.u.p. del Tribunale di
Napoli nei confronti di Bernardo Di Bello, per i reati di detenzione per fini di spaccio di
sostanze stupefacenti diverse (5 dosi di cocaina, 3 dosi di eroina, 9 dosi di hashish, 80
dosi di marijuana) e di resistenza (all’atto dei controlli connessi alla sua illecita attività di
spaccio di droghe), ha parzialmente accolto l’appello dell’imputato con riguardo al
trattamento sanzionatorio. Trattamento che i giudici di appello hanno mitigato,
riducendo la pena per i due reati ascritti in continuazione al prevenuto a quattro anni e
due mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
lamentando -quanto al fatto reato di spaccio- mancanza di motivazione sulla dedotta
detenzione delle sostanze cadute in sequestro per esclusivo consumo personale non
terapeutico del prevenuto e insussistenza degli elementi integrativi della contestata
resistenza (atti di mera resistenza passiva non punibile).
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e infondatezza palese delle censure.
La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato l’univoca sussistenza di tutti
gli elementi costituitivi dei due reati contestati al prevenuto, evidenziando in particolare
la palese destinazione della droga (in quattro diverse tipologie) in possesso dell’imputato
alla vendita o cessione a terzi.
Nessuna incidenza può riconoscersi alla sentenza n. 32/2014 (non ancora efficace
ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionali le norme della legge 49/2006 modificative della disciplina penale degli
stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio, atteso che
all’imputato è stata applicata la più favorevole sanzione prevista dall’art. 73 L.S.
modificato dalla L. 49/2006 (pena base nel minimo edittale di sei anni di reclusione per
le droghe “pesanti” rispetto agli otto anni previsti dalla norma “ripristinata” dal giudice
delle leggi, altresì senza applicare il regime di cui all’art. 81 co. 2 c.p. imposto da tale
norma in ragione delle diverse tipologie di droga detenute).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, considerata equa, di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA