Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21966 del 12/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 21966 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GAETANI WALTER nato il 13/01/1974 a ORTONA

avverso l’ordinanza del 14/12/2015 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/septite le conclusioni del PG Gke kit elì Gsro la ci: do….

ì

<0 vit I ; h.= m t44.1. Udit i difensor Avv.; sue kvz 1,41 cleSt v: co 41,0 na, - Data Udienza: 12/05/2016 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Walter GAETANI, persona che afferma di avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate, ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta dallo stesso GAETANI del decreto di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. di un licenza di pesca emessa dal Gip di ROMA nel procedimento contro Eleonora VANNI e altri per il reato di cui all'art. 323 cod. 2. Il difensore ha dedotto due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha criticato in generale le osservazioni del Tribunale circa l'ambito oggettivo di intervento del terzo interessato nella procedura di riesame di un decreto di sequestro preventivo e ha poi riproposto le censure contro la motivazione del provvedimento di sequestro preventivo già presentate al Tribunale. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l'omessa notificazione della informazione di garanzia in unità di tempo con l'esecuzione del sequestro preventivo. 3. Il procuratore generale ha chiesto la inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi e per manifesta infondatezza degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 euro a favore della cassa delle ammende. 2. Va infatti ricordato che il terzo che afferma di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare, nel procedimento di riesame e poi con il ricorso in Cassazione, il "fumus" del reato trattandosi di un profilo riservato unicamente alla persona sottoposta ad indagine, rimanendo riservata alla iniziativa del terzo solamente la affermazione della propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento con l'indagato stesso (in tal senso Cass. Sez. 6 del 13/3/2008 n. 16974, Pulignano). 2.1 Nella prospettiva argomentativa sopra delineata, il Tribunale ha correttamente escluso che il ricorrente avesse dimostrato la titolarità di un diritto di proprietà e di un diritto reale sulla cosa sequestrata o la sua estraneità al 2 pen. reato intesa quale mancanza di collegamento tra l'affermato diritto e il reato commesso dall'indagato o comunque la buona fede intesa quale affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendesse scusabile l'ignoranza in ordine al possibile uso illecito della cosa. 2.2 Quelli di cui sopra avrebbero dovuto essere, sempre nell'ambito di una esclusiva valutazione di legittimità come previsto dall'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., i profili di ricorso per Cassazione della persona che afferma di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata mentre nel caso in esame il della persona sottoposta ad indagine quali il tema della concreta configurabilità del reato, addirittura richiamando la previsione dell'art. 5 del codice penale, o quello, peraltro del tutto infondato, della necessità che il decreto di sequestro fosse accompagnato dalla notificazione della informazione di garanzia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 euro a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2016. ricorrente ha dedotto esclusivamente ragioni e doglianze si stretta pertinenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA