Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21965 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21965 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLITO ALFONSO N. IL 19/04/1985
avverso la sentenza n. 2163/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29221/2013

Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza resa
in giudizio abbreviato dal Tribunale di Brindisi con cui Alfonso Polito è stato riconosciuto
colpevole del reato di evasione dal regime esecutivo penale della detenzione domiciliare
ex artt. 47 ter co. 8 O.P. e 385 co. 3 c.p. (sorpreso dalla p.g. negli spazi condominiali annessi
alla propria abitazione). Condotta per la quale al Polito è stata inflitta, esclusa la rilevanza
della contestata recidiva, la pena di otto mesi di reclusione.
Il difensore dell’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di appello,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. in rel. art. 47 ter co. 8 O.P. e difetto
o insufficienza della motivazione. La Corte territoriale ha omesso una rimeditata verifica
dell’elemento soggettivo del reato, non considerando che il Polito non si è sostanzialmente
allontanato dalla sua dimora e non ha agito con alcuna reale intenzione di sottrarsi alla
custodia domestica o alla vigilanza della p.g. In subordine si lamenta l’ingiustificato
diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure nonché per loro
genericità, alle stesse avendo dato adeguata risposta la Corte territoriale, l’oggettivo
contegno di elusione della misura esecutiva non essendo in alcun modo giustificato sul
piano soggettivo. In particolare la Corte salentina ha puntualmente osservato, con piena
logicità argomentativa, come difetti ogni possibile elemento scriminante l’antigiuridico
contegno del prevenuto. I subordinati rilievi sul trattamento sanzionatorio sono
indeducibili in questa sede, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato le
ragioni della mancata mitigazione della pena inflitta al ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle
ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraiQ 2014

Motivi della decisione

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