Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21964 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21964 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONAFEDE DOMENICO (RINUNCIANTE) nato il 13/03/1955 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 17/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
I

Data Udienza: 19/12/2017

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, dott. Francesco Salzano, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Campobasso.
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 17 gennaio 2017 il Tribunale di sorveglianza di
Campobasso ha rigettato, per i motivi in tale atto esplicitati, domanda di

riferimento alla pena ad esso inflitta con sentenza, irrevocabile, emessa dal
Tribunale di Trieste il 15 maggio 2012;
che per la cassazione di tale ordinanza Bonafede ha proposto ricorso (atto
sottoscritto dal difensore, avvocato Carmelo Carrara) contenente un complesso
motivo di impugnazione;
che con atto ricevuto dal direttore dalla casa di reclusione di Campobasso il 23
giugno 2017 (art. 123 cod. proc. pen.) il ricorrente ha espressamente dichiarato la
propria volontà di rinunziare al ricorso per cassazione sottoscritto dall’avvocato
Carmelo Carrara;
che la rinunzia è formalmente valida (art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.) e
costituisce causa di, sopravvenuta, inammissibilità del ricorso introduttivo del
presente procedimento d’impugnazione (art. 591, lett. d), cod. proc. pen.);
che il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile; con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinata nella misura di euro 500 (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2017.

affidamento in prova al servizio sociale ad esso proposta da Domenico Bonafede in

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