Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21963 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21963 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’OSTILIO DINO N. IL 19/12/1973
avverso la sentenza n. 287/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/02/2014
RG.29179_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da D’OSTILIO DINOcon atto a firma del difensore
avverso la sentenzadella Corte di Appello diL’Aquila del 20/7/2012 che lo
condannava per spaccio di eroina;
rilevato che con tale ricorso si deduce violazione di legge in relazione alla
applicazione dhlla disciplina della prescrizione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto relativo al computo della prescrizione,
pienamente conforme alla normativa vigente ed alla intepretazione della
giurisprudenza di legittimità, si limita ad insistere nella richiesta senza alcuna
effettiva argomentazione.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle Amme de.
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE