Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21962 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21962 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARO KA N. IL 01/11/1981
avverso la sentenza n. 262/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/02/2014
RG.29177_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da FARO KA con atto a firma del difensore avverso
la sentenza della Corte di Appello di Torino del 16 aprile 2013 che lo
condannava per violazione legge degli stupefacenti resistenza a pubblico ufficiale;
rilevato che con tale ricorso si deduce vizio della motivazione in ordine al
determinazione della pena;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Romi il 26 febbraio 2014
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE