Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21962 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21962 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTOPIETRO DANIELE nato il 23/07/1983 a SANTA MARIA CAPUA VETERE

avverso l’ordinanza del 17/03/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lette/

Data Udienza: 19/12/2017

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, dott. Roberto Aniello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Napoli.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 17 marzo 2016 il Tribunale di sorveglianza di Napoli
rigettò la richiesta di misure alternative alla detenzione presentata da Daniele
Santopietro in riferimento alla pena residua determinata per effetto di decreto di

che per la cassazione di tale ordinanza Santopietro ha proposto ricorso (atto
sottoscritto dal relativo difensore, avvocato Giuliana Lombardi) deducendo che il
provvedimento sarebbe nullo (art. 178, lett. c), cod. proc. pen.) per non avere
l’avvocato Giuliana Lombardi, da esso ricorrente nominato difensore di fiducia con il
ricorso introduttivo del procedimento, ricevuto avviso di fissazione dell’udienza
camerale di discussione (artt. 678, 666, comma 3, cod. proc. pen.);
che, alla luce del rinvio contenuto nell’art. 678 cod. proc. pen., la regola per la
trattazione dei procedimenti dalla legge affidati alla competenza del tribunale di
sorveglianza è quella del contraddittorio e della discussione del merito ad udienza
camerale che si svolge con la partecipazione necessaria del difensore del ricorrente
e del pubblico ministero, con facoltà per le parti (ricorrente, difensore, pubblico
ministero) di depositare memorie e per il giudice di acquisire d’ufficio documenti ed
assumere prove, sempre nel rispetto del contraddittorio fra le parti (artt. 127, 666,
commi 3 4 e 5, cod. proc. pen.);
che solo all’esito dell’udienza camerale il tribunale di sorveglianza decide sul
merito della domanda con ordinanza (art. 666, comma 6);
che questa Corte deve necessariamente verificare il contenuto degli atti del
procedimento definito con l’ordinanza impugnata in considerazione della natura del
vizio in questa sede denunciato in via di eccezione;
che dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi avanti il
Tribunale di sorveglianza di Napoli risulta che: l’avvocato Giuliana Lombardi,
difensore di fiducia dell’odierno ricorrente, presenziò all’udienza camerale svoltasi il
24 aprile 2014 per l’esame del merito della domanda del ricorrente per la
concessione di misure alternative alla detenzione; al termine di tale udienza la
trattazione del procedimento venne rinviata a nuovo ruolo; nessun avviso risulta
l’avvocato Lombardi avere ricevuto in ordine alle udienze fissate nei giorni 5
novembre 2015, 17 dicembre 2015 e 17 marzo 2016 (giorno di emissione
dell’ordinanza impugnata); a tali udienze presenziarono difensori d’ufficio, di volta in
volta nominati ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in quanto immediatamente
reperibili;

l

cumulo del 28 novembre 2012;

che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente
nominato dall’imputato o dal condannato istituisce nullità assoluta, rilevabile anche
d’ufficio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.,
quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notificazione sia
stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto
nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 1,
n. 876 del 16 luglio 2015, Ruffolo, Rv. 265857; Cass. S. U., n. 24630 del 26 marzo

262887);
che, per effetto dell’accertata nullità del procedimento in concreto seguito
derivata dall’omesso avviso all’avvocato Lombardi delle udienze camerali successive
a quella del 24 aprile 2014, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per tale
motivo di rito e gli atti del procedimento debbono essere restituiti al Tribunale di
sorveglianza di Napoli che, nel contraddittorio fra odierno ricorrente, il suo difensore
e il pubblico ministero, dovrà, all’esito di udienza camerale all’uopo fissata, decidere
sul merito della domanda dall’odierno ricorrente proposta con il ricorso introduttivo
del procedimento con l’invalida ordinanza definito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Napoli per rinnovato esame.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2017.

2015, Maritan, Rv. 263598; Cass. Sez. 1, n. 12572 del 6 marzo 2015, Molinetti, Rv.

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