Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21961 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21961 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABBOUD WAHID N. IL 13/10/1971
avverso la sentenza n. 1171/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R. G. 29174/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del locale Tribunale, che all’esito di giudizio ordinario
ha riconosciuto il cittadino marocchino Wahid Abboud colpevole di due delitti, avvinti
da continuazione, di concorso in importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina
(tre chili importati dalla Spagna, tre chili importati dall’Olanda), mitigando tuttavia -in
parziale accoglimento del gravame dell’imputato (imperniato sulla sola misura della
pena dopo la confessione dibattimentale)- il trattamento sanzionatorio e riducendo la
pena, previa concessione delle attenuanti generiche, a sei anni e sei mesi di reclusione
ed euro 30.000 di multa.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge e insufficienza e illogicità della motivazione
con riferimento alla perdurante eccessività della pena, siccome non determinata
attraverso l’applicazione delle riconosciute attenuanti generiche nella loro massima
estensione. La riduzione è stata operata in misura di un settimo della pena base
individuata per il reato più grave, senza adeguata motivazione pur a fronte della piena
confessione degli addebiti resa dal ricorrente e del suo pur riconosciuto ruolo di mero
intermediario nei due episodi di importazione di droga.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle indicate censure.
Giova premettere che nessuna incidenza può nel caso di specie riconoscersi alla 04
sentenza n. 32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della L. 49/2006
modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente
regime sanzionatorio, atteso che la Corte territoriale ha espressamente applicato al
prevenuto -in ragione della data dei commessi reati- la preesistente più favorevole
disciplina prevista prima della L. 49/2006, “ripristinata” dal giudice delle leggi (applicata
una pena base pari al minimo edittale di sei anni di reclusione). Tanto chiarito, il
ricorrente prospetta doglianze che investono un profilo della regiudicanda, quello del
trattamento sanzionatorio, che è rimesso all’esclusiva valutazione del giudice di merito e
si sottrae a scrutinio di legittimità, quando detta valutazione sia sorretta da lineare e non
illogica enunciazione del percorso giustificativo della decisione. Ciò è quel che deve
constatarsi per l’impugnata sentenza di appello, che ha adeguatamente enunciato le
ragioni della determinazione della pena (sensibilmente ridotta rispetto al giudizio di
primo grado). Pena necessariamente rapportata ai quantitativi di stupefacente oggetto
dei reati tutt’altro che trascurabili.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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