Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2196 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2196 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TRAWRI ALI N. IL 05/02/1980
avverso la sentenza n. 7640/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 2.2.2012 lo Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza,
reso in data 5.5.2011 dal GUP del Tribunale di Napoli, con la quale Trawri Ali, applicata
la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato, per il reato di cui agli
artt.110 c.p., 73 DPR 309/90, alla pena di anni 6 di reclusione ed curo 20.000 di
multa.
Propone ricorso per cassazione Trawri Ali, a mezzo del difensore, denunciando la
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
omessa derubricazione del reato ascritto in quello di favoreggiamento ed al mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma V dell’art.73 DPR 309/90
e delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Ineceppibilmente la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse configurabile
nella fattispecie in esame il reato di favoreggiamento personale. Il reato di
favoreggiamento non è, infatti, configurabile con riferimento al delitto di illecita
detenzione di sostanza stupefacente in costanza di detta detenzione, dal momento
che, in ogni caso, nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che
la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto
meno a carattere morale (cfr.Cass.pensez.4 n.12915 dell’8.3.2006; conf.Cass.sez.4
n,.39267 del 25.9.2008).
E la Corte di merito ha ampiamente argomentato in ordine al coinvolgimento
dell’imputato nell’attività di importazione e detenzione della sostanza (pag5 e 6
sent.).
2.2) La Corte territoriale ha, poi, correttamente, escluso la configurabilità della
circostanza attenuante di cui al comma V dell’art.73, evidenziando che, per il dato
ponderale e l’elevato livello organizzativo emergente dalla vicenda, non poteva certo
parlarsi di minima offensività della condotta dell’imputato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ‘AI giudice è tenuto a
complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008; tale
indirizzo giurisprudenziak è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la sent. n.35737
del 24.6.2010 e dalla sez.4 con la sent.n.43999 del 12.11.2010).
2.3) Quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una
analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o

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OSSERVA

rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, quindi,
scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece,
ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere discrezionale
riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla
concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento
considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di
opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati.
Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le
deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravarne quando abbia individuato, tra
gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione
negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano
palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del
3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
La Corte territoriale ha ritenuto assolutamente ostativi al riconoscimento del
beneficio le modalità dei fatti ed il carattere organizzato della condotta, rivelatori
della pericolosità sociale dell’imputato.
2.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigro, est.
esidente

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