Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21959 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21959 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TLIDI ZAGARIA N. IL 18/01/1993
avverso la sentenza n. 6225/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R.G. 29166/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del locale Tribunale, che all’esito di giudizio
ordinario ha riconosciuto il cittadino nordafricano Zakaria Tlidi colpevole del delitto di
illecita detenzione per finalità cessorie di sostanze stupefacenti del tipo eroina e hashish
e della contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello. Accogliendo in parte i
motivi di gravame del prevenuto, tuttavia, la Corte territoriale ha mitigato il trattamento
sanzionatorio allo stesso applicato, concedendogli l’attenuante del fatto lieve ex art. 73
co. 5 L.S. ed escludendo la significatività della contestata recidiva. Per l’effetto la Corte
ha inflitto al Tlidi una pena (con la già ritenuta continuazione tra i due reati) di due anni
e quattro mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
Contro tale sentenza di secondo grado ha proposto personalmente ricorso per
cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e insufficienza della motivazione
con esclusivo riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro
massima estensione; concessione che, segnatamente rapportata alla modesta offensività
della sua illecita condotta, avrebbe consentito una ulteriore mitigazione della pena.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle indicate censure.
Va rilevato in limine che la sentenza n. 32/2014 (non ancora efficace ex artt. 136
Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le
disposizioni della L. 49/2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così
ripristinando il previgente regime sanzionatorio, non influisce sull’odierna regiudicanda,
la pena valutata congrua e applicata dal giudice di merito essendo senz’altro “legale”
alla stregua di entrambe le normative nella loro diacronica successione (pena ricadente
nella tassonomia sanzionatoria dell’art. 73 co. 5 L.S. vigente e di quello anteriore
reintrodotto dalla decisione della Corte Costituzionale). Tanto precisato, le circostanze
attenuanti generiche sono state negate motivatamente -con logico ragionamento
inferenziale non scrutinabile in sede di legittimità- dalla Corte territoriale (che ha posto
in luce come l’imputato risulti gravato da un precedente penale e da più pendenze
giudiziarie per reati contro il patrimonio, che impediscono la formulazione di una
prognosi positiva anche in ragione della completa mancanza di indici di ravvedimento
del prevenuto).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivi della decisione

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