Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21958 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21958 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO DOMENICO N. IL 02/04/1973
avverso la sentenza n. 142/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

R.G. 29140/2013

L’imputato Domenico Giordano ricorre per mezzo del difensore contro la
sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato in punto di responsabilità
la decisione del Tribunale di Imperia (appellata con riguardo al solo trattamento
sanzionatorio), con cui -all’esito di giudizio abbreviato- è stato riconosciuto colpevole di
plurime contravvenzioni, unificate dalla continuazione, di cui all’art. 75 bis co. 6 L.S.
(dieci episodi di omessa presentazione all’autorità di pubblica sicurezza). In parziale
accoglimento del gravame dell’imputato la Corte ligure, escludendo la recidiva
erroneamente contestata, ha mitigato il trattamento sanzionatorio, riducendo -con la già
riconosciuta diminuente della seminfermità mentale- la pena inflitta al Giordano a tre
mesi e venti giorni di arresto.
Con il ricorso si deduce carenza di motivazione e violazione dei parametri
referenziali sottesi alla dosimetria della pena, ritenuta nel caso di specie eccessivamente
afflittiva con particolare riguardo all’incremento di sanzione ascritto a titolo di
continuazione criminosa.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Rilevata in limine l’ininfluenza nel caso in esame della sentenza n. 32/2014 (non
ancora efficace ex artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953) con cui la Corte Costituzionale ha
dichiarato incostituzionali le norme della L. 49/2006 modificative della disciplina penale
degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime sanzionatorio (l’intervento
demolitorio del giudice delle leggi non si è esteso al disposto degli artt. 75 e 75 bis L.S.
contestati al ricorrente), palese è la genericità e indeducibilità degli addotti profili di
censura, già esposti ai giudici di appello, che pure hanno sensibilmente ridotto la pena
comminata al ricorrente, evidenziando come l’imputato abbia attuato una “sistematica”
violazione delle prescrizioni impostegli ai sensi degli artt. 75 e 75 bis L.S. Il ricorso, per
altro, è imperniato su tutta una serie di considerazioni di mero fatto, estranee al giudizio
di legittimità e afferenti -avuto riguardo alla compiuta e lineare motivazione della
sentenza impugnata- ad un profilo della regiudicanda (quello relativo alla pena) non
scrutinabile nella presente sede.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2114

Motivi della decisione

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