Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21958 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21958 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASPRI GIOVANNI nato il 18/02/1966 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 11/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
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G

Data Udienza: 10/11/2017

50-tk t0 al) Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Gaeta, Sostituto
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, a concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/04/2017, il Tribunale di Messina,

riesame proposta nell’interesse di Giovanni Aspri avverso il provvedimento
in data 17/03/2017, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Messina aveva applicato nei confronti del predetto la misura
cautelare della custodia in carcere, avendolo ritenuto raggiunto, in
presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine al
reato, descritto nel capo 33, di acquisto di sostanza stupefacente del tipo
cocaina. Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal Giudice per le indagini
preliminari e confermata dal Tribunale che la esponeva nel provvedimento
benché la richiesta di riesame fosse riferita soltanto alle esigenze cautelari,
gli indizi a carico di Aspri Giovanni emergevano da una conversazione
intercettata del giorno 01/05/2014, alla quale avevano preso parte Aspri
Giovanni; Trovato Alfredo, definito

dominus nella commercializzazione

delle sostanze stupefacenti nel territorio messinese e già condannato per
il reato di associazione mafiosa quale partecipe al

Clan Mangialupi,

sodalizio che aveva proseguito la propria attività delittuosa secondo
l’indagine in corso; La Valle Domenico, ritenuto personaggio di spicco
dell’associazione e definito dominus nel settore delle macchinette da gioco,
gestito con metodo mafioso nel medesimo territorio. Secondo detta ipotesi,
dalla conversazione emergeva che Aspri Giovanni, avendo
precedentemente ricevuto da Giunta Giuseppe sostanza stupefacente del
tipo cocaina e dovendo corrispondere il prezzo euro 14.000,00 al fornitore
che lo aveva schiaffeggiato e minacciato per ottenere il pagamento, si era
rivolto a Trovato Alfredo, raccontando il fatto e chiedendo di prestargli
l’importo o di intercedere presso La Valle Domenico perché glielo prestasse.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale rigettava la tesi
difensiva, secondo la quale la circostanza che il fatto per il quale si
procedeva era stato contestato come commesso «in epoca anteriore e
prossima all’1.5.2014»

valeva a ravvisare una continuità fra detta

imputazione e quella relativa ad altro procedimento, in cui erano stati
contestati ad Aspri Giovanni reati in materia di stupefacenti, fra i quali il
delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In detto

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decidendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di

procedimento era stata adottata, in sostituzione di quella più afflittiva, la
misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale Aspri Giovanni si
trovava già sottoposto nel momento in cui era stata eseguita nei suoi
confronti la misura qui in esame. Secondo il Tribunale, gli elementi
conoscitivi nuovi, emersi dalla captazione sopra ricordata, e in particolare
la richiesta di aiuto avanzata a Trovato Alfredo e a La Valle Domenico da
Aspri Giovanni, ponevano a carico di quest’ultimo elementi rivelatori della

rivendicazione di appartenenza resa da costui nel corso della
conversazione. Il Tribunale riteneva, quindi, di superare le valutazioni in
punto di adeguatezza degli arresti domiciliari operata nel distinto
procedimento richiamato, e affermava, anche in considerazione della
negativa personalità del ricorrente – gravato da precedenti penali e
violatore degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui era stato sottoposto in
passato – che la misura degli arresti domiciliari non avrebbe potuto
impedire ad Aspri Giovanni di mantenere rapporti con acquirenti e fornitori
di sostanze stupefacenti, e ciò neppure se fosse stato applicato il
braccialetto elettronico, che si limitava a segnalare la violazione del divieto
di allontanamento dal domicilio.

2. L’avv. Salvatore Silvestro, in difesa di Aspri Giovanni, ha proposto
ricorso per cassazione con atto depositato il 29/05/2017, affidato a due
motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma
1 lett. b), e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 275,
275-bis, 292 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. La difesa aveva
eccepito la nullità dell’ordinanza cautelare

genetica, per mancanza di

motivazione in ordine alla idoneità della misura cautelare degli arresti
domiciliari con l’attivazione delle misure di controllo a distanza di cui all’art.
275-bis cod. proc. pen. Il Tribunale ha errato nel ritenere che la carenza di
motivazione non costituisse vizio di motivazione e potesse essere integrata
in sede di riesame. Il Tribunale non ha tenuto conto della sentenza delle
Sezioni Unite n. 20769 del 28/04/2016, in base alla quale, in tema di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice deve
sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti donniciliari con

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sua contiguità all’associazione mafiosa, anche sulla base della

braccialetto elettronico, ove non si sia al cospetto di una ipotesi di
presunzione assoluta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari e ai criteri di scelta
della misura cautelare. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, l’Aspri
è stato soggetto alla misura perché «dal contenuto delle conversazioni
intercettate trapela una propensione dello stesso all’uso della violenza». In

Tribunale del riesame, permette di affermare, senza possibilità di smentita,
che il ricorrente ha subito violenza, senza reagire e senza raccogliere le
altrui sollecitazioni delittuose, dal presunte fornitore dello stupefacente
Giunta Giuseppe. La scoordinata affermazione «gli sparo alle gambe»,
esternata da Aspri Giovanni al suo interlocutore nella conversazione
intercettata, non può essere utilizzata per la formulazione di un giudizio di
pericolosità talmente pregnante da dover essere fronteggiato unicamente
con la misura della custodia cautelare in carcere. L’art. 274, comma 1 lett.
c), cod. proc. pen., così come novellato dalla I. n. 47 del 2015, impone per
l’applicazione della misura di massimo rigore la sussistenza di un pericolo
di reiterazione del delitto non solo concreto ma anche attuale. Come
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell’attualità, pur
non costituendo una mera ripetizione di quello di concretezza, richiama
necessariamente l’esigenza di elevata probabilità del suo verificarsi rispetto
non già all’occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità. In questo
senso deve dunque ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta
criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste
laddove l’illecito possa ripetersi in ragione della personalità del soggetto,
indipendentemente dalla imminenza della sua verificazione. Il requisito può
individuarsi a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed
immediate opportunità di ricadute, essendo necessario e sufficiente
formulare un giudizio prognostico che, sulla base dei criteri di cui all’art.
133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente degli atti del
procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato
trarne, dovendosi comunque effettuare una previsione correlata alla
situazione esistenziale e socio-ambientale in cui l’indagato verrà a trovarsi,
nell’ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione. In tale contesto
normativo e giurisprudenziale, occorre rilevare che l’indagato, nel
momento in cui è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo nel
presente procedimento, si trovava sottoposto alla misura cautelare degli

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realtà, la serena analisi delle emergenze indiziarie, come prospettata dal

arresti domiciliari, perché indagato in un diverso procedimento penale nel
quale era stato ritenuto gravemente indiziato dell’appartenenza ad una
associazione finalizzata al narcotraffico e di una serie di condotte sussunte
nella previsione normativa di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
contestati come commessi in Messina sino al dicembre del 2014, mentre
nel presente procedimento è stato sottoposto alla custodia cautelare in
carcere perché gravemente indiziato di aver acquistato in epoca

tipo cocaina da Giunta Giuseppe. Dalla documentazione allegata alle
memorie difensive depositate nel corso dell’udienza camerale di
discussione della disattesa richiesta di riesame, emerge che la sostanza
indicata nell’imputazione provvisoria non è altro che lo stupefacente
ceduto, in tutto o in parte, ai partecipi del sodalizio operante fra Messina e
Tortorici, oggetto di accertamento nel diverso procedimento penale.
Secondo il provvedimento qui impugnato, tali circostanze non valgono a
far ravvisare, sul piano cautelare, una continuità fra le due imputazioni
formali o carattere sostanzialmente unitario alle relative vicende
processuali. Ma è pretestuosa e fuorviante l’affermazione in base alla quale
la scelta della custodia cautelare adottata nel presente procedimento possa
trovare giustificazione nella vicinanza di Aspri Giovanni al sodalizio
criminoso Clan Mangialupi. Il Tribunale ha omesso di considerare che nel
presente procedimento e in quello richiamato non è stata accertata alcuna
transazione illecita fra Aspri Giovanni e Trovato Alfredo, benché
quest’ultimo, ritenuto promotore dell’associazione di stampo mafioso
oggetto di indagine, sia stato raggiunto da un giudizio di gravità indiziaria
per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti accertati nel
presente procedimento e sia stato condannato, quale dirigente e
organizzatore di un’associazione finalizzata al narcotraffico operativa in un
contesto temporale coevo e prossimo a quello oggetto dell’indagine qui in
esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sono
infondati.
1.1. È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza, il
controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito
di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è diretto

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antecedente e prossima al giorno 01/05/2014 sostanza stupefacente del

a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo, sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di
probabile colpevolezza dell’indagato e alla valenza di tali indizi; sia in
ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Il controllo non involge il
giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti né la rilevanza e la concludenza del materiale
probatorio. Occorre però che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti

particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del
riesame o dell’appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla
Corte di legittimità quando non risulti

prima facie

dal testo del

provvedimento impugnato, restando alla Corte estranea la verifica della
sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Cass. Sez. 1, sent. n.
1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv. 210566; Cass. Sez. 2, sent. n.
56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv. 251761; Cass. Sez. 4, sent. n. 26992
del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv. 255460). In altri termini, in tema di
misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per
cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale
in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi
indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta
solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio
di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi
indizianti e le esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi
di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
Fer. n. 47748 dell’11.8.2014, rv. 261400).
1.2. Ciò posto, occorre rilevare, con riferimento al caso concreto,
che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal
Tribunale, in sede di riesame cautelare, non consente a questa Corte di
legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte in
punto di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione
della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della
stessa. Nella sostanza, le censure, al di là dei vizi formalmente denunciati,
recano, sul punto oggetto dell’impugnazione, relativo alle esigenze
cautelari e alla scelta della misura in concreto adottata, considerazioni in

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da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In

fatto relative all’interpretazione degli elementi istruttori, ma in questa sede
non è ammesso un intervento che si sovrapponga ai contenuti della
decisione adottata dal giudice del merito.
Il Tribunale ha attentamente analizzato le risultanze disponibili e ha
spiegato – senza incorrere in alcun errore di diritto – che la contiguità di
Aspri Giovanni all’associazione mafiosa suddetta induce, pur in assenza di
formale contestazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, a giudicare

diverso procedimento da altro giudice, le cui indicazioni sull’adeguatezza
della misura cautelare degli arresti domiciliari vanno superate in
considerazione della maggiore pericolosità espressa dai fatti; che la misura
cautelare degli arresti domiciliari non impedirebbe ad Aspri Giovanni di
mantenere rapporti con acquirenti e fornitori di sostanze stupefacenti, né
sarebbe idonea a recidere i collegamenti con il sodalizio mafioso che
rappresenta per l’indagato un punto di riferimento; che l’applicazione del
braccialetto elettronico non scongiurerebbe i pericoli in parola, poiché detto
dispositivo si limita a segnalare la violazione del divieto di allontanamento
dal luogo degli arresti; che osta ad una prognosi di affidabilità, alla
osservanza delle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari,
la negativa personalità del ricorrente, gravato da precedenti penali e
violatore degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui è stato sottoposto in
passato.
In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a
sostegno dell’ordinanza qui impugnata, esauriente ed immune da vizi
logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e
sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, in modo tale
da costituire una rete articolata di ragionamenti costituenti risposta
adeguata alle deduzioni difensive. Detta motivazione, quindi, supera il
vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve
arrestarsi, come sopra anticipato, alla verifica del rispetto delle regole della
logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento
delle circostanze fattuali.
Di contro, le censure esposte nel ricorso in trattazione propongono
una non consentita rilettura dei dati acquisiti e una parimenti non
consentita rinnovazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità,
effettuato dal giudicante, in realtà, in modo rispettoso del disposto

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in modo autonomo la vicenda cautelare rispetto alla valutazione resa in

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
goma li

37

MAG. 2018»

normativo. Le doglianze espongono, infatti, riflessioni pienamente superate
dalle assorbenti osservazioni del provvedimento.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali. Va disposta la trasmissione, a cura della
cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2017.

penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

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