Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21957 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21957 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDREOLI GIANPIETRO N. IL 14/09/1971
avverso la sentenza n. 318/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/02/2014
RG.29136_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da ANDREOLI GIANPIETRO personalmente avverso
la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 12 aprile 2013 che lo
condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;
rilevato che con tale ricorso si deduce 4h violazione legge in relazione
all’articolo 582 codice penale;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del
tutto generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
dell spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Amnhende.
a il 26 febbraio 2014
nsore
residente
DEPORITATA1
IN CANCELLERIA
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28
Il-Funzionario Giudiziari0
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE