Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21957 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21957 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

sentenza
sul ricorso proposto da:
La Manna Saverio, nato il 22/5/1984 a Foggia;
avverso la sentenza del 1/7/2016 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Gaeta che
chiede l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, in data 11/7/2016, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, assolveva La Manna Saverio dal reato di guida senza
patente perché non più previsto dalla legge come reato e confermava la
responsabilità del predetto in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs.
n.159 del 2011, per la violazione delle prescrizioni di

“vivere onestamente e di

rispettare le leggi”, impartite con la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale. La sentenza, replicando al motivo di appello riguardante l’insufficienza
di elementi probatori per la certa identificazione dell’imputato come autore del
reato, confermava, come già fatto dal giudice di primo grado, che le dichiarazioni
degli agenti che ebbero ad eseguire il controllo fornivano elementi sufficienti alla
prova del riconoscimento di La Manna Saverio, quale soggetto trovato alla guida
dell’autovettura sprovvisto del relativo titolo di abilitazione, ritenendo irrilevante,
a tal fine, il mancato accertamento dell’identità del proprietario dell’auto
condotta dal prevenuto.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso , per Cassazione
l’imputato La Manna Saverio, per il tramite del suo difensore, che, riportandosi ai
motivi di appello, evidenzia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione

Data Udienza: 09/01/2018

sulla conferma del giudizio di responsabilità, fondato, nonostante le
contraddizioni emergenti dagli atti processuali, soltanto sulle dichiarazioni degli
agenti che eseguirono il controllo e che non ebbero a procedere a nessun atto
formale di identificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

assorbente, rispetto a quello dedotto nel motivo formulato dalla difesa
dell’imputato.
2. Si osserva, in via preliminare, che a seguito della pronuncia della Corte
EDU, 23/11/2016, De Tommaso c. Italia – secondo cui la formulazione relativa
agli obblighi di” vivere onestamente e rispettare le leggi “non presenta caratteri
di sufficiente tassatività e determinatezza, non fornendo ai consociati adeguate
indicazioni in ordine alle specifiche norme, la cui inosservanza potrebbe esporli a
conseguenze pregiudizievoli”- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
affermato, in relazione al reato previsto dall’art. 75, comma secondo, D. Igs. n.
159 del 2011, che l’inosservanza delle prescrizioni generiche di

“vivere

onestamente” e di “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla
sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato
suddetto, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni
c.d. specifiche, mentre la suddetta inosservanza può rilevare soltanto ai fini
dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione (Sez. Un. n. 40076 del
27/04/2017, Paternò, rv. 270496).
3.

Sulla base di tali principi deve ritenersi che la condotta contestata

all’imputato – che, colto alla guida di un autovettura sprovvisto di patente di
guida, ha violato la generica prescrizione di vivere onestamente e non una
prescrizione specifica, impartita con la misura di prevenzione- non integra il
reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. n.159 del 2011 ) che, pertanto, non
sussiste e, di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata deve essere
annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso, il 9/1/2018

1. Il ricorso deve essere accolto anche se in relazione a rilievo diverso, ed

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