Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21955 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21955 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposti da
Ferro Andrea, nato a Venezia il 27/02/1962

avverso l’ordinanza del 13/10/2015 del Tribunale di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13/10/2015 ( dep. 19/10/2015), il Tribunale di Venezia
rigettava la richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 322 cod.proc.pen., del decreto
di sequestro preventivo, disposto dal G.I.P., della nave Libeccio tg 6V23227,
utilizzata per il trasporto di passeggeri in conto proprio ( in particolare dei clienti
dell’Hotel Excelsior di Venezia Lido ), in relazione al reato di cui all’art. 1215 cod.
nav. o, in subordine, del reato di cui all’art. 1231 cod. nav.

Data Udienza: 05/04/2016

In particolare, a seguito di controllo effettuato a bordo, in data 9 settembre
2015, mentre la citata imbarcazione navigava nelle acque del bacino di San
Marco, militari dei CC di Venezia- Nucleo Natanti, accertavano, quanto alla
dotazione di sicurezza previste ex lege, la mancanza di un secondo salvagente
anulare munito di boetta luminosa, e la circostanza che tre estintori erano
rivenuti posizionati sotto il sedile passeggeri, in maniera tale da non essere di
pronta reperibilità, stante l’assenza di ca*lli che ne indicassero l’alloggiamento
e, comunque, privi di revisione annuale per il 2015 per il controllo del corretto

preventivo, in via d’urgenza, dell’imbarcazione ad opera della P.G. per la
contestata violazione di cui all’art. 1231 cod. nav. e il P.M. avanzava richiesta di
convalida ed emissione di sequestro preventivo al G.I.P. per i reati di cui all’art.
1215 cod. nav. o in subordine, art. 1231 cod. nav., contestati ad Andrea Ferro,
quale comandante dell’imbarcazione. Il G.I.P. convalidatfil sequestro operato in
via d’urgenza ed emetteva il decreto di sequestro preventivo con provvedimento
confermato dal Tribunale del riesame che, quanto ai presupposti, ne confermava
i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

2. Avverso l’ordinanza Andrea Ferro ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, quale
unico motivo, la violazione della legge penale e di quella di cui si deve tenere
conto nell’applicazione della legge penale, in relazione all’erronea applicazione
del d.P.R. 8 novembre 1991 n. 435, norme in materia di sicurezza della
navigazione, alla tipologia di imbarcazione sequestrata. La non applicazione della
citata normativa in materia di sicurezza della navigazione, dettata dal d.P.R. 435
del 1991, discenderebbe dalla circostanza che l’unità sequestrata, adibita al
trasporto dei clienti dell’Hotel Excelsior dal Lido al centro di Venezia, era addetta
alla navigazione interna lagunare, autorizzata dalle Autorità Marittime al
trasporto di passeggeri ( max 40 persone) nelle acque interne e promiscue,
entro tre miglia, per la quale troverebbe applicazione la disciplina di cui al d.lgs
22 del 2009 di attuazione della Direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici
per le navi della navigazione interna, come modificata dalla Direttiva
2006/1377CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE che, quanto ai requisiti di
sicurezza, prevede altra regolamentazione. Trattandosi di navigazione interna in
conto proprio, non troverebbero applicazione le disposizioni proprie della
navigazione marittima, in conto proprio, previste dal citato d.P.R. del 1991.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il
rigetto del ricorso.

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funzionamento. Sulla scorta di tali emergenze veniva disposto il sequestro

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il
ricorso avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è proponibile,
secondo il preciso dettato al riguardo dell’art. 325 c.p.p. unicamente per
violazione di legge, potendo solo in tale ambito, in particolare venendosi a
prospettare la violazione dell’art.125 c.p.p., dedursi la totale assenza o
l’apparenza della motivazione perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere

provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013,
Gabriele, Rv. 254893) con esclusione della deducibilità dei vizi della motivazione
sotto il profilo dell’illogicità, contraddittorietà, insufficienza della stessa (Sez. 1,
n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 6, n. 24250 del 04/04/2003,
P.M. in proc. De Palo, Rv. 225578).
5. Ciò posto, valutate in tale necessario ambito cognitivo le doglianze del
ricorrente che attengono alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione
all’erronea applicazione della norma integratrice della norma penale contestata
(sia in via principale che in via subordinata) i deve, in primis, rilevarsi che non è
oggetto di contestazione la circostanza che l’unità denominata Libecci), oggetto
di sequestro, è una nave adibita al trasporto di passeggeri, in conto proprio,
abilitata alla navigazione fino al limite delle tre miglia, abilitata anche alla
navigazione in acque promiscue; parimenti non è contestata la circostanza che la
medesima imbarcazione veniva fermata mentre navigava nel bacino di San
Marco che, in base all’ordinanza del 28 dicembre 2009 n. 175 ( testo aggiornato
all’H novembre 2014) del Ministero dei Trasporti – Capitanerie di Porto- e
Guardia Costiera, nonché l’art. 1 dell’allegato al

“Regolamento per il servizio

marittimo e la sicurezza della navigazione del Porto di Venezia”,

ricade

espressamente nel novero delle acque marittime portuali.
6. Deduce il ricorrente l’erronea applicazione del d.P.R. 435 del 1991
applicabile alle navi adibite alla navigazione marittima mentre l’imbarcazione
Libeccio, è a sensi dell’art. 146 del cod. nav., imbarcazione addetta alla
navigazione interna non soggetta all’applicazione della disciplina citata.
7. La censura è infondata nei termini di seguito esposti.
In via preliminare deve rilevarsi che l’art. 1231 cod. nav. è una norma penale in
bianco, diretta a recepire sotto l’aspetto precettivo ogni disposizione che sia
ritenuta dalle autorità competenti rilevante ai fini della sicurezza della
navigazione ( Sez. 1, n. 18305 del 13/01/2011. Muia, Rv. 250219).
Con riferimento alla contestazione relativa alle dotazioni di sicurezza, la
materia è ora regolata dalla Legge Regionale del Veneto 11 luglio 2008 n. 5,
emanata in attuazione dell’art. 117 Cost., che all’art. 2 individua l’ambito di

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comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel

applicazione alla “laguna veneta”, entro cui ricade certamente il bacino di San
Marco, e, all’art. 4 “mezzi di salvataggio” collettivi prevede, per il caso di
imbarcazioni non di linea di lunghezza fuori tutto uguale o inferiore a 20 metri
ma superiore a metri 10, alla lett. b) la obbligatorietà di salvagenti anulari di cui
almeno due con boetta luminosa. Ora la nave Libeccio è lunga 11,84 ed è adibita
a trasporto di persone, non di linea, di più di venti person( t e pertanto trova
applicazione la norma in oggetto per la cui violazione si applicano le sanzioni di
cui all’art. 1231 cod. nav. (art. 10). Anche per il caso di navigazione interna

presenza di almeno due salvagenti anulari con boetta luminosa.
Quanto alla dotazione antincendio, correttamente l’ordinanza impugnata
richiama l’art. 83 Reg. e iJvia residuale l’art. 190 comma 2 Reg. del d.P.R. 435
del 1991 che, per le navi come la Libeccio, impone almeno un estintore idoneo,
disciplina che trova applicazione indistintamente a tutte le navi internazionali e
non ( art. 2 comma 1 reg) che siano abilitate alla navigazione elencata nell’art.
12 Reg tra cui rientra anche la navigazione locale,tra cui si deve ricomprendersi
anche quella lagunare, specificando che la citata legge regionale del 2008,
emanata in attuazione dell’art. 117 Cost, non ha esercitato la potestà legislativa
sulle dotazioni antincendio sicchè, rispetto a queste, continua a trovare
applicazione la legislazione nazionale citata.
8. A fronte del quadro normativo fondante il fumus commissi delicti è del tutto
infondata la testi difensiva dell’applicazione del d.lvo 22 del 2009 che trova
applicazione per le navi di nuova costruzione e non si applica, per espressa
previsione all’art. 1 comma 3, alle “navi esistenti”.
Infine il provvedimento impugnato individua correttamente il periculum in mora
sussistente in ragione dell’assenza delle dotazione di sicurezza da cui la necessità
di mantenimento del vincolo cautelare sull’imbarcazione onde evitare la
protrazione del reato.
9. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 05/04/2016

(quella all’interno della laguna) è obbligatorio, quale dotazione di sicurezza, la

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