Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21954 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21954 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABBASCIA’ LUIGI nato il 23/05/1980 a CATANIA

avverso la sentenza del 26/07/2016 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
perché il fatto non costituisce reato.

Udito il difensore

Data Udienza: 09/01/2018

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 26.7.2016, il Tribunale di Catania in composizione
monocratica applicava ad ABBASCIA’ Luigi, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto
mesi di reclusione, previa esclusione della recidiva, in relazione al reato di cui all’art. 75,
comma 2, D. Lgs. n. 159/2011.
In fatto, si contestava all’imputato, persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a

poiché revocatagli con provvedimento prefettizio del 27.1.2006 (in Catania, il 25.7.2016).
2.

Ricorre l’ABBASCIA’ a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di

impugnazione.
2.1. Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) in relazione acili artt. 444, 530, 533 c.p.p. e 15

Si censura che il Giudicante abbia ritenuto il concorso formale tra il reato di cui all’art.
75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011 e il reato di cui all’art. 73 dello stesso decreto.
Viceversa, in ossequio al principio di specialità, nella fattispecie andava applicata la sola
violazione di cui all’art. 73, in quanto fra le prescrizioni la cui violazione era punita dall’art. 75,
comma 2, dovevano considerarsi solo quelle relative ai doveri tipici del sorvegliato speciale e
non quelle concernenti i doveri riferibili alla generalità dei consociati, come, ad esempio, la
guida senza patente.
2.2. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo dell’ordine pubblico
per il reato di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/2011.
La sentenza impugnata affermava che l’imputato aveva violato la prescrizione di “vivere
onestamente e rispettare le leggi” senza, tuttavia, chiarire se la condotta di guida senza
patente avesse o meno potuto ledere o mettere in pericolo l’interesse all’ordine ed alla
sicurezza pubblica protetto dalla norma incriminatrice.
2.3. Violazione dell’art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione all’art. 62-bis c.p..
Il buon comportamento serbato dal ricorrente dopo la commissione del delitto, le sue
condizioni familiari e la sua scarsa capacità a delinquere costituivano concreti elementi per
concedere il beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente o equivalente alle
contestate aggravanti.
3.

Ciò premesso, rileva il Collegio che la seconda doglianza non può dirsi

“manifestamente infondata”, atteso che viene, nella sostanza, posto il tema del difetto di
offensività e tassatività della fattispecie di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011)
Dunque il ricorso, in quanto non inammissibile, offre spazio di intervento a questa Corte
di legittimità in riferimento agli sviluppi interpretativi intervenuti in materia, a livello
sovranazionale e nazionale, in epoca successiva alla decisione di secondo grado.
2

misura di prevenzione, di aver circolato alla guida di un motociclo sprovvisto di patente di guida

3.1. Come è noto, l’interpretazione della previsione di legge che, in ipotesi, ricollega la

punibilità ad ogni violazione di “prescrizioni” imposte al sorvegliato speciale è stata sottoposta a
rivalutazione, in virtù dei contenuti del recente arresto della Corte Europea dei diritti dell’uomo
espresso in data 23 febbraio 2017 con la pronunzia della Grande Camera concernente il ricorso
De Tommaso contro Italia.
In particolare, con tale decisione, la Corte Edu ha stigmatizzato, in un caso in cui era
stata riconosciuta, nell’ambito della prevenzione personale (esclusivamente in primo grado, ma

l’appartenenza del soggetto ad una classe di pericolosità cd. generica, un deficit di chiarezza e
precisione (dunque di tassatività) nella previsione regolatrice interna in punto di presupposti
applicativi (al par. 117 di tale decisione si ritiene che la legge esaminata – n. 1423 del ’56 – non
contenga disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano
essere considerati costituire un pericolo per la società), con la conseguenza di disancorare – in
simile visione – la scelta applicativa della sorveglianza speciale dall’apprezzamento di condotte
predeterminate, specifiche ed idonee a porsi a base di un’argomentata prognosi di pericolosità,
dunque rilevando eccesso di discrezionalità del giudice e pregiudizio dei diritti protetti dalla
Convenzione Europea del 1950 e dai successivi protocolli (è stata ritenuta sussistente la
violazione dell’art. 2 Protocollo n. 4 della Convenzione del 16 novembre 1963, disposizione
posta a tutela della libertà di circolazione).
Nel medesimo arresto è stata – inoltre – evidenziata l’estrema genericità, in caso dì
avvenuta sottoposizione alla misura, delle cd. prescrizioni generaliste (vivere onestamente e
rispettare le leggi), sia in riferimento alla loro intrinseca eccessiva ampiezza che in
considerazione del possibile rilievo penale della condotta di violazione (vi è infatti riferimento
critico ai contenuti di Corte Cost. n. 282 del 2010, intervenuta specificamente sul tema del
rilievo penale della violazione).
I giudici di Strasburgo hanno, dunque, espresso un giudizio fortemente critico sulla
“qualità” della L. n. 1423 del 1956 – giudizio che, necessariamente, si estende al D. Lgs. n.
159 del 2011, nella misura in cui questo recepisce i contenuti fondamentali della disciplina
originaria – riconoscendo l’estrema vaghezza e genericità del contenuto delle prescrizioni
imposte all’interessato di “vivere onestamente e rispettare la legge”, nonché di “non dare adito
a sospetti”; la giurisprudenza della Corte europea ritiene, invero, che la qualificazione di una
norma come “legge” necessiti di una formulazione munita di sufficiente precisione, in modo da
consentire ai cittadini di regolare la propria condotta e di prevedere, se necessario con
appropriata consulenza e ad un livello che sia ragionevole in concreto, le conseguenze che
possono derivare da una determinata condotta, pur riconoscendo che non possa pretendersi
una eccessiva rigidità nella formulazione delle norme.

3

con immediata sottoposizione del destinatario alla misura, come prevede la legge),

3.2. Nella consapevolezza che solo una lettura “tassativizzante” e tipizzante della
fattispecie avrebbe potuto rendere coerenza costituzionale e convenzionale alla norma
incriminatrice in esame, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 40076 del
27.04.2017, Rv 270496 (ric. Paternò), hanno precisato che il richiamo “agli obblighi e alle
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno” può essere
riferito soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e
specifico a cui poter attribuire valore precettivo, caratteri che dìfettano alle prescrizioni dei

Invero, è dubbio che queste ultime possano considerarsi vere e proprie prescrizioni, dal
momento che non impongono comportamenti specifici, ma contengono un mero ammonimento
“morale” la cui genericità e indeterminatezza dimostra l’assoluta inidoneità ad integrare il
nucleo di una norma penale incriminatrice, in quanto, da un lato, non consente di individuare la
condotta o le condotte dal cui accertamento, nel caso concreto, derivi una responsabilità penale
(quindi non è in grado di orientare il comportamento sociale richiesto), e, dall’altro, attribuisce
uno spazio di incontrollabile discrezionalità al giudice.
Si tratta, in sostanza, di prescrizioni troppo ampie per soddisfare le esigenze di
determinatezza della norma penale, ai fini della prevedibilità e della conoscibilità dei
comportamenti vietati da porre a contenuto di una legge, che abbia la qualità di essere
accessibile alle persone interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che tali inosservanze potrebbero rilevare,
comunque, ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione, mentre I contenuto
precettivo dell’art. 75, comma 2, inerente alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di
soggiorno, può essere riferito soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni imposte al
sorvegliato speciale con un contenuto determinato e specifico a cui poter attribuire valore
precettivo.
4. Sulla scorta di queste premesse, la decisione impugnata va annullata senza rinvio con
formula d’insussistenza, poiché la sanzione penale si lega alla violazione della regola
dell’honeste vivere – nella specie per avere il ricorrente guidato un autoveicolo senza patente inidonea, per sua natura, a fondare il profilo precettivo dell’incriminazione, poiché,
connotandosi d’intrinseca genericità, tende a incriminare un modo di vita e di essere del
singolo, piuttosto che una specifica condotta antigiuridica lesiva in concreto di valori
penalmente protetti, in linea con un diritto penale del fatto (in termini: Sez. 4, Sentenza n.
42332 del 9/5/2017, Scialpi, Rv. 270764; Sez. 1, n. 53402 del 10/10/2017, Maugeri, n.m.;
Sez. 1, n. 49754 del 12/10/2017, Sessa, n.m.;).
5. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio perché il
fatto non sussiste.

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“vivere onestamente” e del “rispettare le leggi”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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