Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21953 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21953 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGNELLO ANGELO nato il 19/10/1967 a MESAGNE

avverso la sentenza del 22/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY
che ha concluso per
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, relativamente all’art. 75 DL 159/2011 e con rinvio, in relazione
all’art. 73 stesso decreto, ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce per la
valutazione ex art. 131 bis c.p.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato CASTRIGNANO’ GIANFRANCESCO del foro di BRINDISI
che, riportandosi ai motivi di ricorso, conclude per l’annullamento della sentenza
impugnata.

Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 22.2.2016, la Corte di Appello di Lecce confermava la
decisione del 2.5.2014, con la quale il Tribunale di Brindisi, esclusa la contestata recidiva,
nonché la possibilità di dichiararlo delinquente abituale, riconosciuto il vincolo della
continuazione, aveva condannato AGNELLO Angelo alla pena di un anno e un mese di
reclusione per i reati di cui agli artt. 73 D. Lgs. n. 159/2011 (capo A) e 81, commi 1 e 2, c.p.,

In fatto, si contestava all’imputato, persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a
misura di prevenzione, di aver circolato alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente di
guida, poiché revocatagli per mancanza dei requisiti morali, e di non aver portato con sé la
“Carta di permanenza”, che, conseguentemente, non esibiva alla richiesta degli agenti di
pubblica sicurezza che lo avevano fermato sulla pubblica via (in Mesagne, 1’8.11.2013).
1.1. La Corte di Appello confutava tutti i motivi di impugnazione, facendo integralmente
propria la motivazione del primo Giudice.
1.1.1. Premetteva la Corte che la intervenuta depenalizzazione, con D. Lgs. n. 8/2016,
del reato di guida senza patente ex art. 116 C.d.S. non aveva inciso sulla contravvenzione di
cui all’art. 73 D. Lgs. n. 159/2011, in quanto, come già affermato dalla Suprema Corte, mentre
l’art. 116 si riferiva indifferentemente alle ipotesi di guida senza aver conseguito la patente, di
patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, allorché detta
condotta veniva posta in essere da persona alla quale era stato applicato, con provvedimento
definitivo, una misura di prevenzione, essa continuava a integrare, per il suo contenuto
specifico, l’ipotesi di illecito penale di cui alla contravvenzione citata.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la fattispecie

era

configurabile proprio nei confronti di persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura
di prevenzione ancora in atto, mentre la condotta di chi guidava senza patente una volta
cessata la sottoposizione a misura di prevenzione doveva essere ricondotta alla fattispecie di
cui all’art. 116 C.d.S..
1.1.2. Ciò premesso, la Corte salentina ribadiva l’esclusione dell’esimente dello stato di
necessità, addotta con riguardo alla condotta di guida senza patente (contestata, sotto due
profili diversi, in entrambi i capi d’accusa), osservando che, quando l’AGNELLO venne fermato
alla guida dell’auto di proprietà dello zio BALDASSARRE Marcello, questi non appariva
sofferente agli operanti, tanto da essersi allontanato a piedi rifiutando l’intervento di un
medico: la situazione non presentava, perciò, i caratteri del grave pericolo alla persona,
connotata dalla indilazionabilità e dalla cogenza. Se effettivamente il BALDASSARRE fosse stato
assalito dagli spasmi dolorosi di una colica renale, come asserito dall’appellante, nulla avrebbe

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75, comma 2, 8 D. Lgs. n. 159/2011 (capo B).

impedito a quest’ultimo di richiedere l’intervento dell’ambulanza, invece di mettersi egli stesso
alla guida del veicolo dello zio.
In sintonia con il Tribunale, la Corte territoriale evidenziava, inoltre, che la situazione di
necessità non poteva ritenersi comprovata dal certificato in data 8.11.2013 in cui il dott. Egidio
GALLO aveva attestato che il BALDASSARRE soffriva di coliche renali e che quel giorno aveva
dovuto lasciare la guida dell’auto al nipote, perché in preda ad un attacco di colica renale. Detta
affermazione, invero, non poteva provenire dalla scienza medica di chi aveva redatto il

dall’interessato.
1.1.3. Non poteva, poi, essere presa in considerazione la richiesta di applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. avendo l’AGNELLO, con la sua condotta, violato
due precetti penali.
1.1.4. Infine, i numerosissimi precedenti penali a carico dell’imputato, uno dei quali
specifico, ostavano alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ha proposto ricorso per cassazione AGNELLO Angelo, per il tramite del difensore,
articolando i seguenti motivi.
2.1. Difetto e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in relazione agli artt. 54-59 c.p..
La Corte territoriale non aveva fornito una convincente ed esaustiva motivazione in
ordine alle doglianze relative al mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità.
La Corte avrebbe, quanto meno, dovuto ritenere la non punibilità del ricorrente per aver
commesso il fatto nell’erronea rappresentazione circa la sussistenza di una situazione
corrispondente allo stato di necessità, consistente nella esplicitazione, da parte dello zio
BALDASSARRE Marcello, della insorgenza di una forte sintomatologia dolorosa derivante da una
colica renale; in quella situazione, il ricorrente aveva pensato di non perdere tempo prezioso e
di condurre il parente senza indugi presso un presidio sanitario per le cure del caso, ponendosi
alla guida della sua vettura, che, per il fatto di trovarsi già nel flusso della circolazione, avrebbe
potuto raggiungere l’ospedale prima di qualunque mezzo di soccorso.
2.2. Difetto e manifesta illoqicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in relazione all’art. 131-bis c.p..
Insoddisfacente era la motivazione anche in ordine al mancato riconoscimento della
particolare tenuità del fatto sulla base della violazione, da parte del ricorrente, di due precetti
penali, considerazione che tralasciava di valutare la vicenda “nella sua globalità”, laddove
proprio le modalità della condotta e l’esiguità del danno avrebbero ben potuto condurre il
Giudice a quo a ritenere l’offesa di particolare tenuità e il comportamento non abituale.
2.3. Difetto e manifesta illoqicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in relazione all’art. 62-bis c.p..
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certificato, ma costituiva semplicemente l’attestazione di quanto riferito al sanitario

Meritevole di censura, infine, doveva ritenersi la mancata concessione delle attenuanti
generiche, essendosi sul punto il Giudice di secondo grado limitato a sottolineare i
numerosissimi precedenti penali, quando il riconoscimento delle attenuanti in questione
avrebbe avuto, quanto meno, una funzione adeguatrice della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

dell’imputazione, la sentenza impugnata va annullata perché il fatto non sussiste.
1.1 Come è noto, l’interpretazione della previsione di legge che, in ipotesi, ricollega la
punibilità ad ogni violazione di “prescrizioni” imposte al sorvegliato speciale è stata sottoposta a
rivalutazione, in virtù dei contenuti del recente arresto della Corte Europea dei diritti dell’uomo
espresso in data 23 febbraio 2017 con la pronunzia della Grande Camera concernente il ricorso
De Tommaso contro Italia.
In particolare, con tale decisione, la Corte Edu ha stigmatizzato, in un caso in cui era
stata riconosciuta, nell’ambito della prevenzione personale (esclusivamente in primo grado, ma
con immediata sottoposizione del destinatario alla misura, come prevede la legge),
l’appartenenza del soggetto ad una classe di pericolosità cd. generica, un deficit di chiarezza e
precisione (dunque di tassatività) nella previsione regolatrice interna in punto di presupposti
applicativi (al par. 117 di tale decisione si ritiene che la legge esaminata – n. 1423 del ’56 – non
contenga disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano
essere considerati costituire un pericolo per la società), con la conseguenza di disancorare – in
simile visione – la scelta applicativa della sorveglianza speciale dall’apprezzamento di condotte
predeterminate, specifiche ed idonee a porsi a base di un’argomentata prognosi di pericolosità,
dunque rilevando eccesso di discrezionalità del giudice e pregiudizio dei diritti protetti dalla
Convenzione Europea del 1950 e dai successivi protocolli (è stata ritenuta sussistente la
violazione dell’art. 2 Protocollo n. 4 della Convenzione del 16 novembre 1963, disposizione
posta a tutela della libertà di circolazione).
Nel medesimo arresto è stata – inoltre – evidenziata l’estrema genericità, in caso di
avvenuta sottoposizione alla misura, delle cd. prescrizioni generaliste (vivere onestamente e
rispettare le leggi), sia in riferimento alla loro intrinseca eccessiva ampiezza che in
considerazione dèl possibile rilievo penale della condotta di violazione (vi è infatti riferimento
critico ai contenuti di Corte Cost. n. 282 del 2010, intervenuta specificamente sul tema del
rilievo penale della violazione).
I giudici di Strasburgo hanno, dunque, espresso un giudizio fortemente perplesso sulla
“qualità” della L. n. 1423 del 1956 – giudizio che, necessariamente, si estende al D. Lgs. n.
159 del 2011, nella misura in cui questo recepisce i contenuti fondamentali della disciplina
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1. Limitatamente alla violazione dell’obbligo di rispettare la legge di cui al capo B)

originaria – riconoscendo l’estrema vaghezza e genericità del contenuto delle prescrizioni
imposte all’interessato di “vivere onestamente e rispettare la legge”, nonché di “non dare adito
a sospetti”; la giurisprudenza della Corte europea ritiene, invero, che la qualificazione di una
norma come “legge” necessita di una formulazione munita di sufficiente precisione, in modo da
consentire ai cittadini di regolare la propria condotta e di prevedere, se necessario con
appropriata consulenza e ad un livello che sia ragionevole in concreto, le conseguenze che
possono derivare da una determinata condotta, pur riconoscendo che non possa pretendersi

1.2. Nella consapevolezza che solo una lettura “tassativizzante” e tipizzante della
fattispecie avrebbe potuto rendere coerenza costituzionale e convenzionale alla norma
incriminatrice in esame, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 40076 del 27.4.2017,
Rv 270496 (ric. Paternò), hanno precisato che il richiamo “agli obblighi e alle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno” può essere riferito
soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e
specifico a cui poter attribuire valore precettivo, caratteri che difettano alle prescrizioni del
“vivere onestamente” e del “rispettare le leggi”.
Invero, è dubbio che queste ultime possano considerarsi vere e proprie prescrizioni, dal
momento che non impongono comportamenti specifici, ma contengono un mero ammonimento
“morale” la cui indeterminatezza dimostra l’assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una
norma penale incriminatrice, in quanto, da un lato, non consente di individuare la condotta o le
condotte dal cui accertamento, nel caso concreto, derivi una responsabilità penale (quindi non
è in grado di orientare il comportamento sociale richiesto), e, dall’altro, attribuisce uno spazio
di incontrollabile discrezionalità al giudice.
Si tratta, in sostanza, di prescrizioni troppo ampie per soddisfare le esigenze di
determinatezza della norma penale, ai fini della prevedibilità e della conoscibilità dei
comportamenti vietati da porre a contenuto di una legge, che abbia la qualità di essere
accessibile alle persone interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che tali inosservanze potrebbero rilevare,
comunque, ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione, mentre il contenuto
precettivo dell’art. 75, comma 2, inerente alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di
soggiorno, può essere riferito soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni imposte al
sorvegliato speciale con un contenuto determinato e specifico a cui poter attribuire valore
precettivo.
1.3. Sulla scorta di queste premesse, la decisione impugnata, limitatamente, come
detto, alla violazione dell’obbligo di rispettare la legge di cui al capo B) dell’imputazione, va
annullata senza rinvio con formula d’insussistenza, poiché la sanzione penale si lega alla
violazione della regola dell’honeste vivere – nella specie per avere il ricorrente guidato un
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una eccessiva rigidità nella formulazione delle norme.

autoveicolo senza patente – inidonea, per sua natura, a fondare il profilo precettivo
dell’incriminazione, poiché, connotandosi d’intrinseca genericità, tende a incriminare un modo
di vita e di essere del singolo, piuttosto che una specifica condotta antigiuridica lesiva in
concreto di valori penalmente protetti, in linea con un diritto penale del fatto (in termini: Sez.
4, Sentenza n. 42332 del 9/5/2017, Scialpi, Rv. 270764; Sez. 1, n. 53402 del 10/10/2017,
Maugeri, n.m.; Sez. 1, n. 49754 del 12/10/2017, Sessa, n.m.).
2. I motivi di ricorso relativi alle residue imputazioni, con le precisazioni che seguono

infondati, anche se, in conseguenza del già motivato venir meno di uno degli episodi delittuosi
contestati al capo B) e della suddetta riqualificazione del secondo, l’esigenza di rideterminare la
pena, previa nuova individuazione del reato più grave fra i due rimasti, impone l’annullamento
con rinvio della sentenza impugnata.
2.1. Nell’esaminare il motivo riportato nella parte espositiva sub 2.2., con cui ci si duole
della mancata applicazione dell’esimente dello stato di necessità in relazione al reato di cui
all’art. 73 D. Lgs. n. 159/2011, contestato al capo A) della rubrica (motivo, in realtà, spendibile
anche per l’omologa violazione di cui all’art. 75, comma 2, stesso decreto, per la quale, però,
valgono le considerazioni prima svolte sulla insussistenza del fatto alla luce delle novità
giurisprudenziali illustrate), occorre premettere che la condotta con esso punita (guida di un
autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o
revocata, da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di
prevenzione personale), in perfetta continuità normativa con la previsione dell’art. 6, L. n.
575/65, pur poggiando su un elemento comune alla violazione del codice della strada, è dotata
di autonoma forza incriminatrice tanto che si è affermato, tenuto conto della sua natura di
norma speciale rispetto a detta violazione (Sez. 1, n. 27828 del 13/6/2013, Magliuolo, Rv.
255992), che «la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l’art. 116 del
nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare
ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata,
con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione» (Sez. 1, n. 13626 del 18/2/2003,
Tilenni Scaglione, Rv. 224019).
La precisazione non è superflua, in quanto la condotta di guida senza patente prevista
dal codice della strada non è oggi più prevista dalla legge come reato a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 1, D. Lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illecito amministrativo il reato di cui
all’art. 116, comma 15, Cod. strada.
Ribadita, pertanto, la persistente vigenza della fattispecie di cui all’art. 73 D. Lgs. n.
159/2011, anche dopo la ricordata, recente depenalizzazione del reato sanzionato dal codice
stradale, va ricordato, con riguardo allo specifico motivo di ricorso, che lo stato di necessità non
può essere invocato da colui che guida senza patente, quando sussista la possibilità di ovviare
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sulla riqualificazione del reato inerente alla Carta di permanenza, sono, nel complesso,

al pericolo altrimenti, sicché l’esimente di cui all’art. 54 c.p. non è applicabile quando non sia
stata dimostrata l’assoluta impossibilità di ricorrere a mezzi di trasporto diversi per provvedere
all’opera di soccorso. La valutazione della situazione concreta rientra nei compiti del giudice di
merito, comportando un apprezzamento in punto di fatto (Sez. 4, n. 1702 del 15/1/1990,
Giustizia, Rv. 183248).
Il ricorrente, a tal proposito, sviluppa un motivo completamente incentrato su
considerazioni di merito, inammissibili in questa sede, a fronte di una motivazione del Giudice a

la ravvisabilità dell’esimente, reale o putativa, nel caso di specie, correttamente desumendo
l’assenza di una situazione, ancorché apparente, di grave pericolo alla persona, connotata dalla
indilazionabilità e dalla cogenza, dalla circostanza, percepita dagli operanti, relativa al rifiuto
opposto dallo zio del ricorrente – che non appariva per nulla sofferente – alla offerta di un aiuto
medico, e dalla concreta possibilità, per il BALDASSARRE, di eventualmente richiedere
l’intervento dell’ambulanza, invece di mettersi egli stesso alla guida del veicolo dello zio.
Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha negato apprezzabile valenza probatoria
al certificato medico rilasciato in data 8.11.2013 dal dott. GALLO, in quanto contenente la
semplice attestazione di quanto riferitogli dall’interessato.
2.2. Infondato è il motivo afferente alla mancata applicazione della causa di esclusione
di punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., posto che la negatoria opposta dalla Corte di merito è
stata giustamente ancorata alla pluralità dei reati commessi dal ricorrente, avvinti dalla
continuazione.
A tal proposito, va rammentato che osta alla declaratoria della invocata causa di
esclusione della punibilità la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in
quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale”, che
impedisce il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 43816 dell’1/7/2015, Amodeo, Rv.
265084).
Nel caso in esame, tale pluralità permane anche in conseguenza del venir meno della
violazione della generica prescrizione dell’ honeste vivere, residuando, comunque, il reato sub
A) e l’episodio relativo alla mancata esibizione della Carta di permanenza, contestato,
unitamente alla violazione oggi ritenuta insussistente, al capo B).
2.3. Con riferimento a tale episodio, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa
Corte, con la sentenza n. 32923 del 29/5/2014, P.G. in proc. Sinigaglia, Rv. 260019, hanno
affermato che, in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di
portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la Carta di permanenza di cui
all’art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D. Lgs. n. 159 del
2011), integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. – e non il delitto di cui all’art. 9,
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quo che, ee con argomenti insuscettibili di critica sul piano della logica plausibilità, ha escluso

comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, D. Lgs. n.
159 del 2011) – perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente
autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole
l’operato delle forze di polizia.
Va, perciò, operata – in assenza di censure in punto di responsabilità – la riqualificazione
della violazione inerente alla Carta di permanenza di cui al capo

B) come contravvenzione

prevista dall’art. 650 c.p..

concessione delle attenuanti generiche, correttamente fondato dal Giudice di merito sui
numerosissimi precedenti penali gravanti a carico del ricorrente, uno dei quali specifico.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla violazione dell’obbligo di
rispettare la legge di cui al capo B), perché il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata, riqualificata la violazione inerente alla Carta di
permanenza di cui al capo B) come contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., e rinvia alla
Corte di Appello di Lecce, Sezione promiscua, per la determinazione della pena in relazione al
predetto reato e al residuo reato di cui al capo A).
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2.4. Infine, inammissibile per genericità è il motivo con cui si contesta il diniego di

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