Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21952 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21952 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZOPPELLETTO ROBERT N. IL 09/03/1983
avverso la sentenza n. 440/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/02/2014
RG.29069_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da ZOPPELLETTO ROBERT personalmente avverso
la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 28 marzo 2013 che lo
condannava per il reato di evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del
tutto generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE