Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21951 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21951 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BISA 31-10AN nato il 06/12/1979

avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con sentenza emessa 1’11 aprile 2016 la Corte di appello di Perugia confermò
la sentenza, emessa il 4 novembre 2015 dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Terni a definizione di procedimento svoltosi nelle forme del giudizio
abbreviato, con la quale Jhoan Bisa (di nazionalità filippina): venne ritenuto
responsabile del tentativo di omicidio, aggravato da futile motivo, del connazionale
Sebastian Jr Datu Santos, commesso in Terni il 6 agosto 2014; previa concessione
di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante,

perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzione
della pena; condannato infine a risarcire il danno cagionato a Sebastian Jr Datu
Santos e ad Alona Santos in misura da liquidare in separato processo civile, con il
pagamento immediato di provvisionali rispettivamente pari ad euro 50.000 e ad
euro 20.000;
che è incontroverso che la sera del 6 agosto 2014 l’imputato colpì ventidue volte
con un coltello da cucina il torace di Datu Santos mentre costui si trovava, in una
piazza di Terni, in sella ad una bicicletta e che tale fatto è qualificabile come
tentativo di omicidio (sul punto non vi è stato appello: l’accertamento giurisdizionale
è dunque su tale punto definitivo);
che in risposta all’unico motivo di appello dell’imputato, la sentenza di appello
conferma la sussistenza nel caso concreto della circostanza aggravante del futile
motivo caratterizzante l’azione delittuosa (art. 61, n. 1), cod. pen.) in quanto: è
accertato che l’imputato commise il delitto animato da «”spirito vendicativo” ovvero
punitivo nutrito dal Bisa nei confronti del Datu, poiché la sua onorabilità era stata
lesa dalle voci che circolavano e riguardanti la relazione amorosa tra la propria
moglie e il Datu, indipendentemente dalla fondatezza delle voci stesse»; l’esistenza
di tale movente trova riscontro nel contenuto delle dichiarazioni rese dalla moglie
dell’aggredito, nell’assenza di prove in ordine all’esistenza della relazione amorosa
extraconiugale e di un qualsiasi tentativo dell’imputato di verificare la fondatezza
delle voci, nonché nel fatto che il reato venne commesso in una piazza
costantemente frequentata da molte persone; sussiste notevole sproporzione fra
intento di punire chi sia ritenuto responsabile di lesione alla propria onorabilità ed
estrema gravità del reato voluto dall’imputato;
che per la cassazione di tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso (atto
sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Francesco Mattiangeli) che censura la
motivazione per manifesta illogicità, nella parte in cui afferma sussistente la
circostanza aggravante dei futili motivi, in quanto: la condotta di esso ricorrente fu
dettata, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di appello, da «impulso di
gelosia dovuto alla possibile relazione amorosa della moglie con la persona offesa»;

venne condannato alla pena di sei anni di reclusione, dichiarato interdetto in

la non sussistenza di prova in ordine a tale relazione non esclude che in esso
ricorrente fosse nato un sentimento di gelosia per le voci che si erano diffuse in
ordine al presunto tradimento della propria moglie e che ritenesse credibili tali voci;
in effetti fu proprio un sentimento di gelosia incontrollabile a causare in un
brevissimo lasso temporale il diverbio e l’aggressione; in buona sostanza, «rimane
oscuro il motivo per cui si è ritenuto di propendere per l’esistenza del movente della
vendetta rispetto alla gelosia», essendo, di contro, evidente che proprio il sospetto

acceso in esso ricorrente un sentimento di gelosia alla base della volontà di
uccidere;
che le parti civili non si sono costituite nel presente giudizio;
che il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
in ragione della relativa manifesta infondatezza;
che la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione
criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e
sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo
di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da
potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto
per lo sfogo di un impulso criminale (in questo senso, cfr. fra le molte, Cass. Sez. 1,
n. 59 del 1° ottobre 2013, dep. 2014, Femia, Rv. 258598; Cass. Sez. 1, n. 39261
del 13 ottobre 2010, Mele, Rv. 248832): la circostanza aggravante in questione ha
dunque natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della
condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto
criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto (cfr., per tutte,
Cass. Sez. 1, n. 17309 del 19 marzo 2008, Calisti, Rv. 240001);
che, in ragione di tale natura, la futilità dei motivi caratterizzanti il dolo si desume
in concreto dal contenuto di confessione specifica sul punto da parte dell’imputato
ovvero, di regola, da fatti esterni dalla cui sussistenza sia possibile razionalmente
dedurre che l’agire dell’autore del reato sia sostenuto da tali motivi;
che, tenuto presente tale ordine di concetti, si osserva che, nella specie: l’odierno
ricorrente si avvalse nel processo della facoltà di non rispondere (il fatto risulta dal
contenuto della sentenza impugnata); l’unico elemento da cui la sentenza
impugnata desume (con motivazione sostanzialmente sovrapponibile a quella
caratterizzante la sentenza di primo grado) la sussistenza della circostanza
aggravante è individuato nel contenuto delle dichiarazioni rese dalla moglie della
persona offesa, secondo cui nella (ristretta) comunità filippina di Terni «girava la
voce» che nell’anno precedente quello di commissione del delitto il marito di costei
fosse stato l’amante della moglie dell’aggressore; da tale asserzione la sentenza
impugnata ha, con un salto logico, inferito che l’odierno ricorrente ebbe a
2

della relazione extraconiugale fra la moglie di esso ricorrente e la vittima abbia

commettere il reato per «”spirito vendicativo” ovvero punitivo nutrito dal Bisa nei
confronti del Datu, poiché la sua onorabilità era stata lesa dalle voci che circolavano
e riguardanti la relazione amorosa tra la propria moglie e il Datu,
indipendentemente dalla fondatezza delle voci stesse»;
che, non potendosi senz’altro desumere dal contenuto di una voce corrente
nell’ambito di una comunità ristretta di città di piccole dimensioni che il motivo
fondante l’azione delittuosa sia stato senz’altro quello della gelosia, ovvero della
vendetta, nessuna prova sussiste in realtà in ordine ai motivi dell’agire

che la sentenza impugnata è per tale motivo da censurare, dovendosi escludere
che il delitto sia stato dal ricorrente commesso per motivo futile;
che in conseguenza dell’accertata non sussistenza della circostanza aggravante, la
sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze
(in applicazione della regola contenuta nell’art. 623, lett. c), cod. proc. pen.) che
dovrà procedere ad una nuova determinazione della pena: mantenendo ferma
quella indicata dalla sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Terni (nove anni di reclusione); effettuando la relativa diminuzione, in
applicazione del precetto recato dall’art. 65, n. 3), cod. pen., in considerazione delle
circostanze attenuanti generiche concesse con la sentenza di primo grado, con
specifica motivazione in ordine alla misura della diminuzione in concreto eseguita;
dopo l’esercizio del potere discrezionale nella determinazione della misura della
diminuzione entro il limite segnato dalla disposizione di legge sostanziale da ultimo
citata, facendo applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in ragione del
rito applicato per la definizione del processo di primo grado.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dei futili
motivi, che esclude, e rinvia per nuovo giudizio sulla determinazione della pena alla
Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2017.

Il Consigliere estensore
Marco Vannucci
ìld,11,5i1ht

Il Presidente
Antonell Patrizia Mazzei
C

dell’imputato;

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