Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21950 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21950 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Stanchi Ciro, nato a Foggia il 25/06/1985,
avverso la sentenza del 6/06/2016 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Foggia in data 10/12/2015, emessa in esito
a giudizio abbreviato, Ciro Stanchi era stato condannato alla pena di tre anni e
tre mesi di reclusione e di 8.000 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole
dei reati di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. (capo a) e 81 cpv., 110, 61 n.
2 cod. pen., 2, 4 e 7 della legge n. 895/1967 (capo b), per avere, in concorso
con altre persone e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato
lesioni aggravate ai danni di Saverio La Manna, raggiunto da diversi colpi di arma
da fuoco, nonché per avere detenuto e portato, in luogo pubblico, un arma
comune da sparo; fatti commessi in Foggia in data 11/09/2014. Con il medesimo
provvedimento erano state disposte la pena accessoria dell’interdizione
quinquennale dai pubblici uffici e la confisca delle cose costituenti corpo del
reato.

Data Udienza: 19/12/2017

2. Con sentenza emessa in data 6/06/2016, la Corte d’appello di Bari, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, riconobbe all’imputato le invocate
attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti alle aggravanti contestate,
rideterminò la pena complessiva in due anni e sei mesi di reclusione e in 4.000
euro di multa, con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni.
3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso
Stanchi a mezzo del difensore fiduciario, avv. Cecilia D’Alessandro, deducendo,
con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti

l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1,
lett. B), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 65 e 69 cod. pen. nonché 597,
comma 4 cod. proc. pen.. In particolare, il ricorrente lamenta che a seguito del
riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello avrebbe dovuto
procedere alla corrispondente riduzione di pena, dal momento che, essendo stata
la recidiva già esclusa dal Tribunale di Foggia, i giudici di appello non avrebbero
potuto formulare alcun giudizio di equivalenza tra le circostanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Preliminarmente deve osservarsi che la recidiva, secondo quanto posto in
luce in sede di impugnazione, è stata effettivamente esclusa dal giudice di prime
cure, sul presupposto che la ricaduta nel reato dell’imputato non potesse
considerarsi espressiva di una sua più accentuata pericolosità soggettiva, anche
tenuto conto del carattere temporalmente risalente dei due precedenti penali (v.
pag. 10 della sentenza di primo grado).
Rileva il Collegio che, tuttavia, nel caso di specie erano state contestate
ulteriori circostanze aggravanti, configurate con riferimento ad entrambi i reati
ascritti in rubrica a Ciro Stanchi, ovvero: quella di cui all’art. 585 cod. pen. in
relazione alle lesioni di cui al capo a) e quella di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. per
la detenzione e il porto di armi di cui al capo b) dell’imputazione.
Ne consegue, pertanto, che il giudizio di equivalenza compiuto dalla Corte
territoriale non può ritenersi fondato su un errato presupposto di fatto, quale
appunto la esclusione della recidiva, essendo comunque giustificato dalla
presenza di ulteriori aggravanti; e che, dunque, non ricorra, nella specie, alcuna
violazione del divieto di reformatio in pejus, avendo i giudici di appello ritenuto,
sulla base dì un giudizio discrezionale non censurabile in questa sede in quanto
non costituente il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. U,
n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245931), che alle
riconosciute attenuanti generiche dovesse riconoscersi, in sede di bilanciamento,

2

strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,

un peso analogo a quello delle aggravanti contestate al fine di pervenire alla
inflizione di una pena in concreto “adeguata”.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,
pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,

in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.
4. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione
di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 (duemila) in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19/12/2017

Il Co r’ , i bere stensore

Il Presidente

l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,

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