Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2195 del 17/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2195 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMONI EZIO GIOVANNI N. IL 24/06/1932 parte offesa nel
procedimento
c/
BRANCA MARCELLO N. IL 13/07/1943
avverso il decreto n. 38/2015 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigli re Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 17/12/2015
20672-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Branca Marcello personalmente quale persona
offesa avverso il decreto di archiviazione della giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Ancona del 19 gennaio 2015
Ritenuto il ricorso inammissibile perché non proponibile dalla persona offesa
personalmente dovendo essere l’atto sottoscritto da difensore abilitato
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese proces ali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma il 17 cembre 2015
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE