Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2195 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2195 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE ROSA ROSARIA N. IL 16/02/1970
avverso la sentenza n. 8687/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 26.3.2012 ha confermato la sentenza in data
23.5.2011 del G.U.P. del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di
DE ROSA Rosaria in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n.
309/1990 (acc. in Napoli, il 13.10.2010);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha eccepito
vizio di motivazione e violazione di legge in punto di erronea interpretazione delle risultanze
processuali e diniego dell’attenuante di cui al V comma dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché le censure concernenti asserite
carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione ,fattuale dell’episodio e
dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di
legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico
e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente
si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una
diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che l’attenuante di cui al quinto comma dell’articolo 73 D.P.R. 309\90 può essere riconosciuta
solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti
negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (SS.
UU. n. 35737, 5 ottobre 2010; conti Sez. IV n. 43399, 7 dicembre2010)
— che, nella fattispecie in esame, l’attenuante in questione è stata legittimamente esclusa, con
motivazione razionale e coerente, in relazione al numero delle dosi detenute e cedute (340 dosi
medie singole) ed alle modalità e circostanze dell’azione delittuosa che evidenziano
inequivocabilmente la collocazione della ricorrente in un ampio e definito contesto criminale
dedito allo spaccio di stupefacenti;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in
MA, nella camera di consiglio del 16.11.2012

D IE P O TATA
IN CANCELLERIA
1 6 6EN 2013
Il Funzionario

Grudiziario
Ro o

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