Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21949 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21949 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUZRA MOHAMED ARBI N. IL 16/10/1984
avverso la sentenza n. 1062/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/02/2014
RG.29047_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da BOUZRA MOHAMED ARBI con atto a firma del
difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 4/4/2013
che lo condannava per il reato di evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce la carenza e la illogicità della
motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE