Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21949 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21949 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: RENOLDI CARLO

Data Udienza: 19/12/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Foti Pietro, nato a Reggio Calabria il 16/12/1963,
avverso la sentenza del Tribunale di Locri in data 7/12/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Locri in data 7/12/2015, Pietro Foti fu
condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 400,00 euro di ammenda in
quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui
all’art. 677, ultimo comma, cod. pen. per avere omesso, quale dirigente
dell’edilizia scolastica dell’amministrazione provinciale di Reggio Calabria di
provvedere ai lavori sull’edificio dell’istituto magistrale Giuseppe Mazzini,
necessari per rimuovere il pericolo per le persone derivante dal probabile crollo
di intonaci e calcinacci dai pilastri esterni e di marmi dai contorni delle finestre;
fatti commessi in Locri il 3/02/2011.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso
Foti a mezzo del difensore fiduciario, avv. Antono Saffioti, deducendo tre distinti

3.±

motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per
la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 192
cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà della motivazione e l’omessa
considerazione o travisamento della prova. Sotto un primo profilo, si sottolinea la
mancata dimostrazione che, alla data del 3/02/2011, l’ing. Foti fosse a

manutenzione dell’edificio scolastico, atteso che, per un verso, la richiesta di
intervento sulle parti ammalorate del medesimo, formulata in tale data dal
preside dell’istituto, prof. Lucifaro, non sarebbe stata posta all’attenzione
dell’ing. Foti, quanto piuttosto al presidente della Provincia, al procuratore della
repubblica di Locri e al direttore regionale scolastico di Catanzaro; e che, per
altro verso, né i tecnici, né il referente dell’istituto avrebbero mai rappresentato
una situazione di estrema urgenza. Sotto questo profilo, la difesa opina che la
situazione di pericolo sarebbe stata smentita dall’arch. Alfonso Sorrento, il quale,
incaricato dei lavori di ristrutturazione dell’istituto fin dal 2009, avrebbe
riscontrato, anche alla luce dei rilievi svolti dall’ing. Suraci, che non vi fosse il
rischio di crolli del cornicione, sicché non vi sarebbero state le condizioni per un
intervento di urgenza rispetto a quello già programmato ed attuato, a causa di
una serie di lungaggini burocratiche, solo nel 2014; ed anche l’attuale preside
dell’istituto, prof. Loprete, avrebbe escluso il pericolo di cadute. Inoltre, il
consulente del pubblico ministero avrebbe descritto una situazione di pericolo
per l’incolumità pubblica derivante dallo stato delle strutture soltanto dopo il
conferimento dell’incarico, avvenuto il 5/10/2012. Ancora: il principale teste di
accusa prof. Lucifaro sarebbe inattendibile, avendo mentito sull’ammontare delle
somme destinate ad interventi di edilizia scolastica. Sotto altro profilo, la
documentazione prodotta dalla difesa avrebbe attestato una particolare
attenzione, da parte del Settore edilizia scolastica della Provincia di Reggio
Calabria, verso le problematiche edili dell’istituto Mazzini. Tuttavia, le prove
dedotte dalle difesa non sarebbero state adeguatamente considerate dal giudice,
il quale ne avrebbe travisato il significato complessivo.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa di Foti censura, ex art. 606, comma 1,
lett. B), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale
in relazione a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 81 del 2008 e
successive modificazioni. Il giudice di primo grado avrebbe omesso di riscontrare
quanto dedotto dalla difesa dell’imputato in ordine agli obblighi posti a carico del
prof. Lucifaro dalla norme poste, in particolare, dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
81 del 2008 a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti.

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conoscenza della situazione di pericolo derivante dal cattivo stato di

In particolare, il dirigente scolastico avrebbe dovuto, con il conforto dei tecnici,
redigere un documento di valutazione dei rischi, da trasmettere all’ufficio
provinciale diretto dall’ing. Foti, acquisito il quale sarebbe stato possibile disporre
una procedura di urgenza. Per tale ragione, la nota del 3/02/2011, peraltro mai
portata a conoscenza del dirigente dell’Ufficio provinciale per l’edilizia scolastica,
non avrebbe avuto il crisma della ufficialità, mancando del menzionato
documento di valutazione dei rischi.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1

in relazione alla maturata prescrizione, atteso che il relativo termine sarebbe
maturato dopo la lettura del dispositivo, ma prima del deposito della
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è manifestamente infondato in tutti i suoi motivi di censura
e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il
reato si è ormai estinto per prescrizione.
2.

Muovendo, secondo l’ordine logico, dall’analisi del primo motivo di

impugnazione, con il quale la difesa lamenta la mancanza, in capo all’odierno
imputato, di una conoscenza effettiva della segnalazione da parte del preside
dell’istituto, prof. Lucifaro, la circostanza che la relativa missiva non fosse stata
trasmessa all’ufficio provinciale dell’edilizia scolastica è stata meramente
prospettata in sede di ricorso; e dal momento che tale deduzione imporrebbe un
accertamento in fatto non consentito in questa sede, la relativa doglianza non
può ritenersi ammissibile.
Viceversa, quanto alla ulteriore questione dedotta sempre con il primo
motivo, attinente al fatto che, nel caso di specie, fosse stata riscontrata una
effettiva situazione di pericolo connesso allo stato di ammaloramento dell’edificio
scolastico, osserva il Collegio che secondo quanto è dato evincere dal testo della
sentenza impugnata, l’arch. Sorrento, citando anche gli accertamenti svolti
dall’ing. Surace, aveva riferito che, successivamente alla segnalazione da parte
del prof. Lucifaro, non era stata riscontrata alcuna situazione di pericolo (pag. 5
della sentenza impugnata).
Tale circostanza fattuale, come rilevato dal ricorrente, non è stata
specificamente affrontata dal giudice di prime cure, il quale è giunto a ritenere
penalmente rilevante l’inerzia da parte dell’imputato nonostante una situazione
di rischio per l’incolumità delle persone che, tuttavia, le emergenze istruttorie
hanno, in parte, revocato in dubbio.
Ne consegue che la doglianza indicata non può ritenersi manifestamente
infondata, sicché deve in concreto verificarsi se il reato sia o meno prescritto alla
presente data, ancorché dopo la pronuncia della sentenza impugnata, alla luce

3

lett. B), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale

dell’insegnamento secondo cui allorché non tutti i motivi di ricorso per
cassazione siano inammissibili, sono rilevabili di ufficio dal giudice le questioni
inerenti all’applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. come la prescrizione (Sez. U, n. 8413 del
20/12/2007, dep. 26/02/2008, Cassa, Rv. 238467).
Nel caso di specie, considerato che, nelle more, il termine di prescrizione
previsto per il reato in contestazione è certamente spirato in data 3/02/2016, la
sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio.

di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI
annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma, il 19/12/2017

Il Consigl

Il Presidente

3. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione

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