Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21949 del 17/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21949 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli
nel procedimento nei confronti di
Ottavi Carlo, nato a Montelibretti il 29/5/1949
Piazza Maria Rita, nata a Petralia Soprana il 24/5/1946
Corradetti Emanuele, nato a Roma il 12/1/1975
avverso l’ordinanza del 3/2/2015 del Tribunale di Tivoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio della ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di
Tivoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa all’udienza del 3 febbraio 2015 il Tribunale di Tivoli ha
dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, a causa della mancata
indicazione del giudice competente per la trattazione del giudizio, disponendo la
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Data Udienza: 17/02/2016

2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero,

denunciando l’abnormità dell’atto adottato dal Tribunale, non determinando
nullità del decreto di citazione a giudizio, quale prevista dall’art. 552, comma 2,
in relazione al comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata indicazione della
persona fisica del giudice, evidenziando anche come nella data fissata per
l’udienza il Tribunale di Tivoli avesse fissato una sola udienza, con la
conseguente impossibilità di alcuna incertezza circa l’autorità giudiziaria innanzi

3.

Il Procuratore Generale nella sua requisitoria ha concluso per

l’annullamento della ordinanza impugnata, con la restituzione degli atti al
Tribunale di Tivoli, concordando con il Procuratore della Repubblica presso tale
Tribunale circa l’insussistenza di nullità del decreto di citazione a giudizio per
omessa indicazione della persona del giudice designato per la trattazione del
procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Deve ribadirsi che, in tema di citazione diretta a giudizio, il requisito del
decreto previsto dall’art. 552, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., secondo
cui è prescritta l’indicazione del giudice competente per il giudizio, va inteso nel
senso che tale indicazione riguarda l’organo giudicante, con la conseguenza che
la nullità stabilita dal comma successivo si verifica solamente quando l’eventuale
omissione abbia determinato incertezza circa l’autorità giudiziaria dinanzi alla
quale l’imputato è chiamato a comparire (così Sez. 5, n. 1336 del 16/11/2004,
Travaolione, Rv. 230226, nella quale in motivazione la Corte ha peraltro
precisato che l’indicazione, nel decreto, dell’ufficio giudiziario competente, della
data del giudizio, della sezione e dell’aula di udienza consente anche l’agevole
individuazione della persona fisica dei giudicante; conf. Sez. 4, n. 41178 del
23/06/2004, Storai, Rv. 230185).
Non determina, invece, nullità del decreto di citazione la mancata indicazione
del giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo sulla base dei
criteri cui il Presidente del Tribunale si attiene nella formazione dei ruoli di
udienza, in quanto la legge non prescrive anche tale specifica indicazione e
l’eventuale mancanza non determina incertezza assoluta sul luogo di
comparizione e sull’autorità giudiziaria davanti alla quale l’imputato è chiamato a
comparire (così Sez. 4, n. 41178 del 23/06/2004, Storai, Rv. 230185, citata).

2

alla quale gli imputati erano stati chiamati a comparire.

Nel caso di specie, inoltre, nella data indicata nel decreto di citazione a
giudizio era prevista una sola udienza innanzi al Tribunale di Tivoli in
composizione monocratica (come esposto dal Pubblico Ministero ricorrente e
come si ricava anche dal calendario delle udienze penali allegato al ricorso,
consultabile in relazione alla censura di violazione di legge processuale
formulata, in relazione alla quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto
e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti
processuali), con la conseguenza che non vi era alcuna possibilità di incertezza

proposito del giudice incaricato della trattazione del processo.
Ne consegue l’abnormità dell’ordinanza impugnata, con la quale il giudice,
rilevato un inesistente vizio del decreto di citazione limitatamente alla omissione
della sua indicazione come persona fisica, non determinante alcuna incertezza
circa il luogo in cui gli imputati avrebbero dovuto comparire e nemmeno in
ordine alla persona fisica del giudice, ha dichiarato la nullità del decreto di
citazione e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, così
determinando l’indebita regressione del procedimento alla fase anteriore, non
sussistendo la nullità dichiarata, né, di conseguenza, i presupposti per disporre
taie restituzione degli atti.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, al riguardo, più volte affermato che
deve ritenersi affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la
singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di
legittimo potere, si esplichi, come nel caso di specie, al di fuori dei casi consentiti
e delle ipotesi previste. L’abnormità dell’atto può, quindi, riguardare tanto il
profilo strutturale, allorché l’atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga ai di
fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale,
quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del
procedimento o l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999,
Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603),
ovvero, come nel caso in esame, una inammissibile regressione dello stesso ad
una fase ormai esaurita (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro,
in motivazione).
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, in ragione della sua
abnormità, per l’indebita regressione del procedimento che ha determinato, e gli
atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Tivoli per la prosecuzione del
giudizio.

3

sul luogo nel quale gli imputati avrebbero dovuto comparire e neppure a

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Tivoli.

Così deciso il 17/2/2016

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