Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21948 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21948 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLI GIUSEPPE N. IL 15/02/1963
avverso la sentenza n. 782/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/02/2014
RG.29026_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da CASTELLI GIUSEPPE
con atto a firma del
difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 15/2/2013
che lo condannava per il reato di evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione per la esclusione della esimente dello stato di necessità e per la
valutazione delle circostanze;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
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Ror il 26 febbraio 2014
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ORDINANZA
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