Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21948 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21948 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Trotta Marco, nato a Genzano di Roma il 13/03/1986;
avverso la sentenza del 18/03/2015 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv. Danilo Romagnino, comparso in sostituzione dell’avv.
Gianluca Tognozzi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 18/03/2015, la Corte d’appello di Roma
confermò la sentenza del Tribunale di Roma in data 6/11/2013 con la quale
Marco Trotta era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto
mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche,
del reato di cui all’art. 2-bis della legge 2 ottobre 1967, n. 895, per avere, fuori
dai casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento, fornito sulle pagine
del sito web www.cyberbobhack.com da lui attivato, istruzioni dettagliate per la
preparazione e l’uso di materiali esplosivi ed aggressivi chimici pericolosi
inserendo pagine web e collegamenti denominati “costruisci un fumogeno” e una

Data Udienza: 19/12/2017

”bomba facile facile”, contenenti

files di testo costituenti le istruzioni per il

confezionamento di tali ordigni; fatti accertati in Roma fino al 31/01/2008.
2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione lo stesso
Trotta a mezzo del difensore fiduciario, avv. Gianluca Tognozzi, deducendo, con
un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di
motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E),
cod. proc. pen.. Ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe impropriamente

situazioni e fattispecie del tutto diverse: dalla commissione, attraverso una
pluralità di atti, di un reato di pericolo eventualmente permanente, quale quello
disciplinato dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, alla fattispecie di reato omissivo
permanente contemplata dall’art. 25 del d.P.R. n. 203 del 1988, relativa allo
svolgimento di attività inquinante senza autorizzazione. Nel caso di specie,
tuttavia, non si sarebbe in presenza di alcuna “serie di atti”, dal momento che la
condotta di attivazione del sito web contenente le istruzioni per la fabbricazione
di materiali pericolosi si configurerebbe come condotta unisussistente,
analogamente alla omologa ipotesi contemplata dall’art. 270-quinquies cod. pen.
(relativa al fornire istruzioni per la preparazione di esplosivi, di armi da fuoco o
di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché
di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è, per un verso, aspecifico, nonché, sotto altro profilo,

manifestamente infondato.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che in sede di appello, la difesa aveva
sollevato una eccezione di prescrizione del delitto contestato, correlata al
carattere istantaneo della fattispecie incriminatrice.
Tale tesi, tuttavia, è stata confutata, con ampia e condivisibile motivazione,
della Corte di appello, la quale ha osservato che il reato in contestazione rientra
nello schema tipico dei reati di pericolo eventualmente permanenti, sicché la sua
consumazione, ancorché iniziata al momento del primo verificarsi della
situazione di pericolo, si protrae per l’intera durata dell’offesa e, dunque, fino a
quando la predetta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato abbia
eventualmente a protrarsi. Un modello che, come posto in luce attraverso la
citazione di alcune pronunce di questa Corte, appartiene anche ad altre
fattispecie di reato, tra le quali, appunto, vengono in rilievo proprio quelle
previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 e dall’art. 25 del d.P.R. n. 203 del
1988, menzionate nell’impugnazione. In questa prospettiva, dal momento che le
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richiamato, a sostegno della ricostruzione accolta, alcune massime riferibili a

istruzioni per la fabbricazione dei congegni esplosivi erano state pubblicate in
rete fin da! 2005, allorché era stato attivato il sito web sul quale esse erano state
inserite, e che alla data del 31/01/2008 le istruzioni erano ancora visibili, doveva
ritenersi che la lesione del bene giuridico si fosse protratta fino a tale momento,
con conseguente slittamento del dies a quo del termine di prescrizione.
3. Orbene, osserva il Collegio come il ricorso per cassazione, nel limitarsi a
dedurre la non corretta citazione di alcuni estremi giurisprudenziali da parte della
sentenza impugnata, non si sia confrontato, in alcun modo, con le

circa la mancata prescrizione del reato.
In particolare, l’impugnazione non ha articolato alcuna censura sostanziale,
non essendo stato esplicitato alcun concreto argomento in ordine alla rilevanza
della questione dedotta. In altri termini, la difesa del ricorrente ha cercato di
confutare i richiami giurisprudenziali compiuti dai giudici di appello senza
spiegare quali effetti sarebbero derivati da tale censura, la quale,
conseguentemente, si connota in termini di insuperabile aspecificità.
3.1. Nel merito, le argomentazioni difensive sono, comunque,
manifestamente infondate.
L’art. 2-bis della legge 2 ottobre 1967, n. 895, introdotto dall’art. 8, comma
5, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio
2005, n. 155 (intitolato “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale”), punisce chiunque, fuori dei casi consentiti da disposizioni di
legge o di regolamento e salvo che il fatto costituisca più grave reato, “fornisce
istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla
preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi
chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni
micidiali”.
Tale ipotesi di reato, secondo quanto precisato nella relazione alla legge di
conversione del menzionata decreto legge, era stata introdotta allo scopo di
calibrare “la fattispecie e la relativa sanzione con il disposto degli articoli 1, 2 e 5
della legge 2 ottobre 1967, n. 895, riguardante le armi da guerra, quelle
chimiche e batteriologiche e gli altri congegni micidiali”. Dalla lettura combinata
della disposizione prevista dall’art. 2-bis I. 895 del 1967 e di quelle di cui agli
artt. 1 della I. 895/1967 (che punisce colui il quale fabbrica, introduce nello Stato
o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse senza licenza dell’autorità) e 1 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (secondo cui
l’autorità di pubblica sicurezza, alla quale spetta, ai sensi dell’art. 28 dello stesso
decreto, il rilascio della licenza, veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla
sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà), si evince
che la fattispecie in esame è posta a tutela dell’ordine pubblico e, più

argomentazioni svolte dalla Corte territoriale al fine di confutare la tesi difensiva

precisamente, a protezione dell’interesse alla prevenzione dei reati e, in
particolare, della vita e della incolumità individuale. Interpretazione confermata
dal raffronto con l’art. 695 cod. pen., che disciplina la contravvenzione di
“fabbricazione o commercio non autorizzati di armi”, che la dottrina pone a
tutela del bene giuridico dell’ordine pubblico, inteso nell’accezione indicata.
Tale fattispecie realizza, all’evidenza, una anticipazione della tutela penale,
punendo non già l’uso di determinati dispositivi ad alto potenziale offensivo,
quanto piuttosto la mera divulgazione delle informazioni necessarie per la loro

All’interno di tale categoria, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte
territoriale, rientrano anche talune fattispecie caratterizzate dalla possibilità che
pur realizzandosi l’azione tipica uno actu, si verifichi comunque una durevole
compromissione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (cd. reati
“eventualmente permanenti”).
Nel caso di specie, invero, il reato è stato integrato, appunto,
attraverso il semplice inserimento, nel sito

uno actu,

web allestito dall’imputato, di

informazioni finalizzate a consentire, a terzi soggetti, la realizzazione di pericolosi
ordigni. Al contempo, tale condotta ha realizzato una prolungata protrazione
dell’offesa, tale da consentire di ricondurla ai reati permanenti. In questo modo,
peraltro, il

dies a quo

del termine prescrizionale è stato correttamente

individuato, secondo le regole generali, non già nel momento in cui la fattispecie
è stata perfezionata (ovvero nel 27/10/2005, data della immissione delle
istruzioni sul sito web), quanto piuttosto nell’ultimo momento, successivo alla
pubblicazione del dato, in cui si ha conoscenza del fatto che le istruzioni

de

quibus fossero ancora visibili, ovvero il 31/01/2008.
Pertanto, sotto tale profilo, le doglianze formulate dal ricorrente devono
ritenersi manifestamente infondate.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,
pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI

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preparazione, secondo il paradigma tipico dei reati di pericolo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 (duemila) in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19/12/2017

Il Presidente

Il Cohsiglieretensore

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