Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21945 del 22/11/2017

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21945 Anno 2018

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

AA

BB

avverso la sentenza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI

che ha concluso WEL ,f %ti i’fl

qi

Il PG conclude per l’inammissibilità dei ricorsi.

Udito il difensore

L’Avv. Francesco Gianzi si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza resa il 16 settembre – 24 novembre 2016 la Corte di

appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in

data 18 gennaio – 13 febbraio 2016 nei confronti di AA e di BB, entrambi imputati dei reati di ricettazione di almeno tre fucili marca

Franchi, oggetto del delitto di furto commesso da Wladimiro Di Emilio, in

Segrate, tra il 20 e il 21 dicembre 2013, fatto accertato in Milano, in data

detenzione e spedizione all’estero di più armi comuni da sparo, ovvero almeno

dei tre fucili marca Franchi, fatto accertato in Milano e consumato dal 14 gennaio

2014 (artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974: capo B).

La sentenza di primo grado aveva dichiarato gli imputati responsabili dei

reati loro ascritti e, ritenuta la continuazione, li aveva condannati alla pena di

anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, ciascuno, con

l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La Corte territoriale ha confermato la prima decisione quanto

all’accertamento di responsabilità pur fornendo una base logica alla decisione in

parte diversa da quella esposta nella sentenza di primo grado, comunque

pervenendo ad approdo identico.

Circa il trattamento sanzionatorio, i giudici di appello hanno stimato congrua

la pena determinata dal Tribunale non ravvisando elementi oggettivi e soggettivi

per mitigarne la commisurazione e segnalando che, del resto, non erano stati

addotti elementi od aspetti che consentissero, nell’esame di un fatto criminale di

spessore indubbio, di ancorare la pena all’invocato minimo edittale.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore del BB

chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si evidenzia mancanza, contraddittorietà e

manifesta illogicità della motivazione.

Nel corso del primo grado di giudizio, dopo che era stata disposta perizia per

la trascrizione di alcune conversazioni (in particolare quell’ambientale n. 2512

del 14 gennaio 2014, ore 23:03), il perito trascrittore aveva depositato

l’elaborato che, non soddisfacendo le aspettative del P.m., era stato contestato,

con disposizione da parte del Tribunale di audizione del perito in – inammissibile

– contraddittorio con l’ausiliario di P.g. che aveva effettuato la trascrizione per

l’autorità inquirente.

Dopo questa interlocuzione, nonostante l’opposizione della difesa, il

Tribunale, con motivazione incongrua, contraddittoria e manifesta illogica (ossia

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anteriore e prossima al 14 gennaio 2014 (artt. 110, 648 cod. pen.: capo A), e di

adducendo che la prima trascrizione era stata effettuata in modo affrettato e

superficiale, nonostante si trattasse di ascolto di una conversazione in lingua

albanese), aveva disposto nuova perizia trascrittiva: atto che era stato

impugnato dalla difesa nei motivi di appello in quanto non sussistevano

emergenze processuali che contrastassero la prima trascrizione peritale. I giudici

di appello, tuttavia, avevano omesso totalmente di motivare sul punto.

Inoltre, dopo il deposito della seconda relazione trascrittiva, il Tribunale, con

ordinanza del 18 gennaio 2016, aveva rigettato anche l’istanza difensiva di

due precedenti trascrizioni: ancora una volta i giudici di merito avevano rigettato

l’istanza, alfine ritenendo più aderente al reale tessuto conversativo la seconda

perizia, sulla stessa, incongrua base dell’asserita capacità di diretta

comprensione e valutazione dei dialoghi in lingua albanese.

Anche tale determinazione era stata impugnata con l’atto di gravame

evidenziandosene l’incongruenza. La Corte territoriale si era limitata a rispondere

che non riteneva utile processualmente disporre un’ulteriore perizia rendendo

però una motivazione apparente e comunque illogica, in quanto era – non solo

utile, ma – necessario dirimere con il nuovo accertamento peritale i contrastanti

pareri emersi in merito al contenuto della trascrizione controversa ed, inoltre, il

riferimento agli “strumenti peritali” che avrebbero già consentito la certa e sicura

acquisizione cognitiva dei dialoghi in questione era restato indeterminato, non

essendo chiaro quali fossero tali strumenti.

2.2. Con il secondo motivo viene dedotta mancanza, contraddittoria e

manifesta illogicità della motivazione relativamente alla valutazione del

compendio indiziario analizzato.

Secondo la Corte di appello, l’esito delle intercettazioni non costituiva

l’unica, prioritaria fonte di prova, ma un’aggiuntiva conferma a quanto avevano

accertato le ulteriori, capillari indagini: tale inquadramento era diverso da quello

del primo giudice, che aveva posto al centro della propria disamina il contenuto

della suddetta captazione ambientale del 14 gennaio 2014, rivalutandolo alla

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luce dell* ritrovamento delle foto che ritraevano il BB imbracciare il fucile.

Però i restanti elementi erano: l’essere stati giudicati, gli imputati, per

l’omicidio di Pietro Mannisi che aveva concorso al furto dei fucili (fatto di cui non

era dato cogliere la congruenza); il ritrovamento di due fucili fra quelli rubati a

Segrate presso il Mannisi e di un fucile presso il Repupilli (ed anche tali fatti non

apparivano rilevanti in ordine ai reati qui in contestazione); l’uccisione del

Mannisi i 23 febbraio 2014, dopo che il furto dei fucili era avvenuto fra il 20 e il

21 dicembre 2013, notte nella quale il traffico telefonico confermava che il

Mannisi era sul luogo del furto (anche tale fatto non appariva congruente con i

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disporre un’ulteriore perizia volta a dirimere i contrasti emersi dal raffronto delle

reati qui contestati all’imputato). Tutte queste circostanze non si connettevano

all’accertamento della responsabilità degli imputati.

Anche le indagini relative al traffico di stupefacenti e il fatto del possesso da

parte del BB di una pistola identica a quella che era stata usata per l’omicidio

del Mannisi afferivano a circostanze che nulla dimostravano quanto alla

ricettazione dei fucili provenienti dal furto.

A fronte di tali incongrui elementi stava invece la deposizione dell’operante

Afeltra il quale aveva dato atto che dalle intercettazioni non erano emersi

cessione a quest’ultimi di taluna di quelle armi.

Residuava l’unica circostanza relativa alle fotografie ritraenti il BB che

imbracciava un fucile identico a quelli della partita rubata: questo dato, che

aveva una certa qual inerenza con i fatti oggetto di imputazione, era però

insufficiente a sorreggere la dimostrazione dei fatti stessi, in quanto nessun

elemento di conforto era stato acquisito sul fatto che i fucili fossero stati portati

in Albania dagli imputati nel corso del viaggio effettuato fra il 19 e il 27 aprile

2014, essendosi dagli inquirenti piuttosto ipotizzato che le armi fossero state

mandate in Albania via terra, passando dal Montenegro: ciò, però, senza il

rinvenimento di alcun dato di supporto a tale ipotesi.

Poi, il viaggio dell’aprile 2014 era stato effettuato solo dall’imputato BB

con la sua convivente (Elisa Paracchini), come si desumeva dalla deposizione del

suddetto Afeltra e dall’esame delle fotografie, senza che nessuno avesse chiesto

al suddetto imputato di giustificare quel viaggio.

Né la Corte di merito aveva fornito risposta alla questione dedotta dalla

difesa circa il fatto che il fucile rappresentato nelle fotografie fosse (non un fucile

simile gr teturrttcq a quelli rubati, ma) esattamente uno dei fucili rubati nella notte

sopra indicata, non potendo ritenersi adeguato il riferimento della sentenza

impugnata al fatto che si trattava di armi di fabbricazione italiana, con

caratteristiche peculiari, non attribuibili ad oggetti similari, prodotte nel territorio

bresciano e destinate al mercato statunitense, mediante trasporto con spedizioni

autorizzato via Germania.

Infatti, lo stesso teste Afeltra aveva precisato che armi del genere erano

diffuse a migliaia. E già questo dato onerava la Corte territoriale a fornire una

risposta effettiva all’obiezione difensiva.

Dunque, nel caso di specie, non poteva valere la prova logica a collegare al

reato presupposto di furto dei fucili la contestata ricettazione, essendo restato

non provato il fatto che il fucile effigiato nelle mani dell’imputato fosse uno di

quelli oggetto del furto.

Dato tale quadro di elementi e considerato il declassamento della prova

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contatti specifici tra i ladri dei fucili e gli attuali imputati in ordine all’eventuale

captativa esposto dalla Corte di merito, era da concludere nel senso che i giudici

di appello avevano omesso di fornire risposte inerenti a quella prova rendendo

però ancora più carente il compendio posto a base della decisione.

2.3. Con il terzo motivo si deduce ulteriore mancanza di motivazione in

ordine all’oggetto dei contestati reati.

L’imputato era stato condannato con riferimento ad almeno tre fucili: non si

comprendeva però come si fosse giunti a tale numero di armi, posto che era uno

il fucile ritratto in mano al BB nelle foto.

omettendo la motivazione: fatto che dimostrava ancora una volta la

manchevolezza del quadro probatorio posto a carico degli imputati.

Ha proposto ricorso avverso la sentenza anche il difensore di Alfred

AA chiedendone l’annullamento ed affidando l’impugnazione ad un unico,

articolato motivo con cui deduce inosservanza della legge penale nonché

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato

dalla Corte territoriale era di natura apparente. A fronte degli argomenti esposti

dall’atto di appello la sentenza impugnata non aveva svolto alcun concreto

ragionamento che fosse volto a respingere e a confutare le questioni sollevate.

Anche la motivazione sintetica e quella per relationem a cui avesse inteso

accedere la Corte di appello avrebbero dovuto prendere necessariamente in

considerazione i motivi articolati dall’appellante, con la formulazione di una

risposta autonoma, e non resa in termini apodittici o meramente ripetitivi,

facendosi carico di argomentare in ordine alla fallacia o meno degli stessi.

Di tanto non sussisteva traccia nella sentenza impugnata che si era limitata

ad avvalersi delle argomentazioni svolte dal Tribunale senza però spiegare per

quale ragione esse dovessero prevalere sulle critiche sollevate con il gravame.

Inoltre, i giudici di appello avevano espresso risposte parcellizzate, oltre che

apodittiche, senza spiegare come l’insieme delle argomentazioni richiamate

consentisse di pervenire all’accertamento di penale responsabilità dell’imputato,

finendo per giustapporre singolari convincimenti sulla valenza probatoria di

alcuni elementi, analizzati sovente con criteri errati e comunque senza alcuna

connessione unificante.

Così facendo la sentenza impugnata aveva violato l’art. 111 Cost. e l’art.

125 cod. proc. pen., l’assoluta mancanza della motivazione finendo per costituire

violazione di legge, considerato che già la sentenza resa dal Tribunale aveva i

limiti di un promemoria di natura meramente compilativa.

Pertanto, la difesa non aveva avuto alcuna risposta in ordine agli argomenti

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Anche a questa obiezione la sentenza impugnata non aveva risposto,

proposti e le poche evidenze probatorie emerse erano state travisate: da un lato,

erano state distorte le prove, con particolare riferimento alle intercettazioni, e,

dall’altro, si era argomentato su fatti non provati, come quelli arguiti dalla

conversazione di cui al progressivo 2512, facendone discendere che il AA si

fosse intromesso con il coimputato nella vendita di un fucile.

In generale, il vizio logico fondamentale nel ragionamento svolto dai giudici

di merito era stato quello di annettere dignità di prova logica a situazioni

valutate secondo il criterio della mera possibilità, così facendo assurgere al rango

mera connivenza con ambienti criminali contigui alla sfera sociale di

appartenenza.

Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di

entrambi i ricorsi, in carenza di motivi che non fossero generici o

manifestamente infondati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le impugnazioni sono fondate nei termini di cui in prosieguo e, nei relativi

limiti,vanno accolte. Non va condivisa la prima doglianza del ricorso proposto dal AA

relativamente alla critica mossa già alla sentenza di primo grado – invero non

presa in considerazione per esplicito dai giudici di appello nella sentenza, ma

definita, con il corrispondente atto ordinatorio – circa la, prospettata come

incongruamente deliberata, rinnovazione della perizia trascrittiva delle

conversazioni in lingua albanese ed, effettuato tale incombente, sulla scelta,

confermata dalla Corte di appello, di privilegiare il contenuto risultante da tale

seconda perizia non accedendo all’istanza istruttoria della difesa di disporre un

terzo e risolutivo approfondimento peritale.

Sul tema deve muoversi dal concetto secondo cui il giudice – ove ritenga

erroneo o comunque tecnicamente inadeguato il risultato della perizia – può

sicuramente disattenderlo, fermo restando che incombe su di lui il dovere di

motivare anche con riferimento ai criteri seguiti e, per il caso in cui sussista

contrasto rispetto alle deduzioni delle parti, pure quello di contestare ogni

singolo profilo di censura, del pari potendo il giudice che ritenga inadeguate le

considerazioni tecniche e le conclusioni peritali disporre, sempre nel cono di

funzioni strutturato dagli att. 220 e ss. cod. proc. pen., nuova perizia.

Circa, poi, la scelta degli esiti tecnici derivanti dalle conclusioni, non

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di concorso nel reato quello che, al più, poteva profilarsi come atteggiamento di

conformi fra loro, delle diverse perizie disposte, il giudice ha la possibilità di

accettare le conclusioni dell’uno o dell’altro dei due elaborati peritali, ma ha in

pari tempo l’obbligo di indicare nella motivazione, in modo adeguato e con rigore

logico, le ragioni – di ordine scientifico o tecnico o di carattere fattuale – per le

o

quali la scelta del risultato tecnico è caduta sull’unoisulliitro esito degli elaborati

peritale, sicché non potrebbe limitarsi ad affermare in modo immotivato che egli

reputa più persuasiva o più convincente l’uno piuttosto che l’altro (con

riferimento alla dialettica valutativa regolata dal codice del 1930, v. Sez. 1, n.

ai rapporti tra esiti valutativi scaturenti dalla perizia e dalle consulenze tecniche

offerte dalle parti, si ritiene principio assodato e da ribadire quello secondo cui

costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata

dal giudice – tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti

– di quella che egli ritiene da condividersi, sempre che, tuttavia, nella sentenza

dia poi conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale

scelta, in rapporto anche al contenuto dell’opinione o delle opinioni disattese e

delle deduzioni che le sorreggono (Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini,

Rv. 241907).

Orbene, nel caso in esame, già il giudice di primo grado, con valutazione poi

condivisa dalla Corte di appello, ha

adeguatamente

maggiore aderenza della seconda perizia

trascrittiva

motivato sull’evidente

alla lunghezza della

trascrizione, direttamente verificata dal Collegiogiudicante nel relativo ascolto, e

sulla assodata comprensibilità delle parti di dialogo ascoltate e trascritte nella

seconda perizia in modo più completo e, dunque, più adeguato, quanto al

risultato probatorio ottenuto.

Conseguenza del riscontro del sufficiente apparato giustificativo posto alla

base della scelta dell’esito tecnico valutato è che la relativa opzione, afferendo a

giudizio di fatto, è incensurabile in questa sede.

Del pari incensurabile, oltre che coerente con la richiamata opzione, si

appalesa quindi la determinazione – assunta sia dal primo giudice, sia in via

confermativa dalla Corte di appello – di non disporre ulteriore perizia trascrittiva

avente il medesimo oggetto, senza che di ciò possa fondatamente dolersi il

AA.

Sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione che ha sorretto tale scelta,

invero, sono restate insuperate le argomentazioni esposte dal Tribunale e fatte

proprie dalla Corte. Né potrebbe addursi il carattere decisivo dell’ulteriore

perizia, essendo d’altronde estraneo, in via ordinaria, il carattere della decisività

con riferimento all’incombente peritale (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv.

270936, ha, del resto, ribadito che la mancata effettuazione di un accertamento

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6849 del 21/03/1991, Ari, Rv. 187652). Del resto, anche ampliando la verifica

peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606,

comma 1, lett. d, cod. proc. pen., poiché la perizia non può farsi rientrare nel

concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto

alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove la

disposizione ora indicata, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc.

pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di

decisività).

Dalle considerazioni svolte, quindi, deriva la conclusione che la complessiva

Fondate, invece, si rivelano le critiche portate alla sentenza impugnata

dalle due ulteriori doglianze svolte nell’interesse del AA e dall’unico motivo

del ricorso proposto nell’interesse del BB in punto di carenza ed illogicità

manifesta della motivazione posta a base dell’accertamento di responsabilità

degli imputati dalla Corte territoriale.

3.1. Nella parte di interesse della motivazione resa, i giudici di appello

hanno osservato che, muovendo dall’omicidio di Pietro Mannisi, per il quale i due

odierni imputati erano stati condannati con sentenza non passata in giudicato, si

era appurato che lo stesso Mannisi, in concorso con Emilio Di Wladimiro, aveva

rubato 30 fucili marca Benelli Franchi, fra il 20 e il 21 dicembre 2013, da un

container ubicato nello scalo ferroviario di Milano Segrate e destinato al territorio

statunitense, aggiungendo che, poi, due di tali fucili erano stati rinvenuti in casa

del Mannisi ed un terzo fucile era risultato detenuto presso Guido Repupilli,

imputato di ricettazione nello stesso giudizio relativo all’omicidio del Mannisi.

Si è collegata a tali eventi la constatazione secondo cui erano stati accertati i

collegamenti tra queste persone e gli odierni imputati sulla base di intercettazioni

ambientali e telefoniche, con la (rilevante) specificazione, però, che tali

intercettazioni effettuate sono state dalla Corte di appello ritenute non costituire

una fonte di prova unica o prioritaria, venendo invece inquadrate, in modo

sintetico e non meglio esplicitato, come “un’additiva conferma a quanto già

satisfattivamente acclarato con le capillari, valide indagini di p.g.”.

Si è considerato che era stato acquisito il contenuto di un apparecchio

fotografico ove era conservata anche l’immagine del BB in Albania mentre

imbracciava un fucile identico a quelli della partita rubata: tale elemento, per i

giudici di secondo grado, corroborava l’ipotesi che gli odierni imputati, i quali

avevano effettuato viaggi in Albania in quel periodo dal 19 al 27 aprile 2014,

avessero in quelle occasioni trasportato fucili rubati in quel territorio.

Tale dato era stato anche connesso al porto, da parte del BB, unitamente

al AA, di una pistola cal. 7,65, identica a quella da cui erano partiti i colpi

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doglianza suindicata deve essere disattesa.

mortali in danno del Mannisi, in ordine al quale era stato accertato che lo stesso

si trovava sul luogo ed al tempo del furto dei suddetti fucili: e dette circostanze

sono state ritenute da coniugarsi con l’esito dell’intercettazione delle

conversazioni fra i due imputati, con il limite, però, di valutazione della valenza

di tale fonte già in precedenza segnalato.

3.2. La richiamata motivazione si appalesa inadeguata a rendere chiara e

percepibile l’emersione degli elementi di prova, in primis quelli che vengono

prospettati come indizi, concretamente idonei ad attingere le sfere degli imputati

Non è, infatti, dato cogliere i preciso catalogo delle circostanze indizianti e,

corrispondentemente, la ragione specifica che, per ciascun fatto, ne determini la

natura di indizio a carico di entrambi gli imputati o di uno di loro.

In tale prospettiva il corrispondente discorso giustificativo non fa emergere i

modo sufficiente i criteri logici adottati per collegare i vari elementi di fatto così

da farne apprezzare la convergente efficienza dimostrativa della colpevolezza

degli imputati.

Invero, in relazione all’accusa mossa al AA ed al BB di avere, in

concorso, ricettato prima del 14 gennaio 2014 almeno tre fucili marca Franchi,

oggetto del delitto di furto commesso da Wladimiro Di Emilio, in Segrate, tra il

20 e il 21 dicembre 2013, e di averli poi detenuti e spediti all’estero dopo il 14

gennaio 2014, il primo e rilevante punto di differenza della motivazione resa dai

giudici di appello, a fronte delle critiche mosse dalle difese degli imputati con i

corrispondenti atti di gravame, consiste nella già rilevata svalutazione della

prova intercettiva, non analizzata in modo specifico e degradata ad elemento di

mera conferma dell’esito, genericamente indicato come satisfattivo, delle

indagini di polizia giudiziaria.

Il Tribunale aveva posto al centro della sua analisi il contenuto del colloquio,

intercettato in via ambientale, svoltosi fra gli imputati il 14 gennaio 2014 (progr.

2512) ed, interpretandolo, lo aveva connesso agli elementi afferenti alle sfere del

Di Emilio e del Mannisi, poi ucciso, al fine di trarne elementi per collegare alla

fase successiva al furto della partita di fucili del 20-21 dicembre 2013 l’avvenuta

ricezione di tre di quei fucili da parte degli imputati. In quell’analisi il contributo

dell’esito interpretativo della conversazione captata si profila assolutamente

cruciale.

A fronte delle contestazioni inerenti anche all’interpretazione di quella

conversazione, assodata la legittimità della disposizione e dell’acquisizione della

seconda perizia trascrittiva, i giudici di appello non hanno affrontato il merito

della questione, relegando l’esito della captazione nell’ambito degli elementi

confermativi ed annettendo valenza autonoma all’esito delle indagini di polizia.

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in ordine ai due reati loro contestati.

Nemmeno di tali esiti, però, la sentenza impugnata, a fronte delle contestazioni

mosse dagli appellanti, en ha offerto una rassegna critica esaustiva essendosi il

relativo richiamo risolto nella loro mera evocazione, effettuata in modo mancante

di un’analisi adeguatamente specifica dei singoli fatti ritenuti qualificanti.

E’ apparso, pertanto, isolato – e, dunque, insufficiente rispetto all’obiettivo

probatorio perseguito – l’altro elemento valutato dai giudici di appello, elemento

inerente anzitutto alla posizione del BB, ossia la foto di quest’ultimo con

sfondo riferito al territorio albanese, mentre imbraccia un fucile di modello

proporzionale alla logica possibilità di collegare tale effigie alla condotta del

BB e del AA nell’ambiente in cui si trovavano i fucili sottratti a Segrate

nel tempo immediatamente successivo al furto, mediante il tessuto intercettivo

ed eventualmente mediante gli altri elementi, ma dopo il loro autonomo

accertamento e la rispettiva valutazione critica che ne avesse legittimato la

natura di indizi, per la conclusiva valutazione di sintesi.

In particolare, la Corte territoriale non ha adeguatamente spiegato la

connessione, prima storica e poi logica, fra l’omicidio di Pietro Mannisi, il

ritrovamento di due fucili fra quelli rubati a Segrate presso il Mannisi e di un altro

fucile presso il Repupilli, le indagini nel settore degli stupefacenti e gli elementi di

prova a carico degli imputati per la vicenda omicidiaria suddetta, da un lato, e il

raggiungimento del convincimento dell’avvenuto conseguimento della detenzione

di tre fucili della stessa partita da parte degli stessi imputati, nonché della loro

susseguente spedizione all’estero.

Né risulta data risposta congrua alle obiezioni mosse dalle difese degli

imputati in ordine al metodo logico adottato per ritenere accertata

l’appartenenza del fucile effigiato nell’immagine relativa al BB al lotto dei

fucili trafugati il 20-21 dicembre a Milano Segrate, risposta da darsi svolgendo

anche una compiuta analisi della deposizione dibattimentale dell’inquirente

Afeltra, anche con riferimento alla verifica dell’articolata deduzione del carattere

molto diffuso del tipo di arma in questione ed in relazione, poi, alla specifica

analisi richiesta dalla seconda imputazione, che esigeva ed esige la prova della

spedizione all’estero delle armi in questione, dal libello accusatorio quantificate in

almeno tre dei suddetti fucili.

L’approfondimento critico risultato mancante si appalesava, infine,

ineludibile n ordine al versante relativo alla necessità di verificare gli elementi

unificanti la posizione dei due imputati a cui i reati sono stati contestati in

concorso, risultando l’immagine del fucile imbracciato, con il territorio albanese

sullo sfondo, riferita al solo BB.

In definitiva, la motivazione fornita dalla Corte di appello non ha fissato in

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identico: la valenza indiziante di tale fatto rilevava in modo direttamente

modo adeguatamente percepibile i singoli fatti costituenti indizi a carico di

ciascun imputato o, se del caso, di entrambi, né ha conseguentemente compiuto

la valutazione di sintesi di tutti gli elementi definibili come effettivi indizi a carico

del AA e/o del BB per stabilire se essi autorizzassero il convincimento

dell’avvenuta acquisizione della prova piena della rispettiva responsabilità

penale.

Sul tema, non appare superfluo ribadire che il corretto procedimento di

valutazione della prova indiziaria esige, innanzi tutto, l’accertamento di ciascun

fattuale certo che – per inferenza logica basata su regole di esperienza

consolidate ed affidabili – abilita alla dimostrazione del fatto incerto da provare,

secondo lo schema del sillogismo giudiziario, dovendo considerarsi che il più

delle volte il fatto certo risulta significativo di più di un fatto fra quelli non noti.

Pertanto, ove sussista, è il compendio dei fatti noti che – se è tale da orientare

l’interprete a far convergere la rispettiva inferenza verso lo stesso fatto (il

factum probandum)

non noto – rende logicamente possibile e doveroso il

superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi, nel senso

normativamente scolpito dalla regola metodologica di cui all’art. 192, comma 2,

cod. proc. pen., che esige la gravità, precisione e concordanza degli indizi in

vista del conseguimento della prova piena.

Assodati i singoli indizi, quindi, va operato il loro apprezzamento unitario per

la verifica della loro confluenza verso l’univocità indicativa che dia la certezza

logica dell’esistenza del fatto da dimostrare: certezza che, se raggiunta,

costituisce la prova logica del fatto, prova che concreta un mezzo altrettanto

qualificato della prova diretta (o storica) nella formazione del convincimento

giudiziale (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

E’ dunque necessario per il conseguimento del suddetto risultato che il

metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio non si esaurisca

in una mera sommatoria degli indizi, ma, svolta la fase della singola valutazione

dei vari indizi, ciascuno in relazione alla propria valenza qualitativa, proceda alla

valorizzazione del compendio stesso in una prospettiva globale e unitaria,

tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto

dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1, n.

44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321).

A questi principi la sentenza impugnata non si è attenuta evidenziando le

carenze e le illogicità man mano evidenziate.

Il vizio emerso impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio

ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il nuovo giudizio

11

singolo fatto storico onde verificarne la natura di indizio, ossia di elemento

nell’osservanza dei principi testé enucleati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione

della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 22 novembre 2017

Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

Il Consi/gliere estensore

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