Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21944 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21944 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARATORE SALVATORE nato il 09/03/1989 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 03/10/2017 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte di cassazione, di seguito indicate.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza n. 23750 del 03/05/2017, la Prima Sezione penale della Corte
di cassazione annullava limitatamente alla determinazione della pena l’ordinanza
del 26/04/2016 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto parzialmente la
richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Salvatore Paratore
per i reati giudicati con tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti e
aveva rideterminato la pena complessiva: rilevava la sentenza di annullamento
che l’ordinanza allora impugnata non aveva giustificato con alcuna motivazione,

Data Udienza: 26/04/2018

nemmeno implicita, la misura dell’aumento della pena calcolato per la
continuazione tra il delitto associativo e quello di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del
1990, fissato in anni 3 di reclusione e che «se l’aumento fosse stato di lieve
entità, la mancanza di una espressa motivazione avrebbe potuto essere
indicativa di una valutazione equitativa: ma, trattandosi di aumento consistente,
la decisione doveva essere adeguatamente motivata sulla base degli ordinari
criteri, cui nemmeno il giudice dell’esecuzione si sottrae».
Investito del giudizio di rinvio, il Giudice per le indagini preliminari del

reclusione l’aumento per la continuazione in relazione al reato satellite ex 73
d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’indicata ordinanza del 03/10/2017 ha proposto ricorso per
cassazione Salvatore Paratore, attraverso il difensore avv. F. M. Marchese,
denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione di legge e vizio di motivazione:
l’ordinanza impugnata è illegittima con riguardo alla disciplina dettata dagli artt.
132 e 133 cod. pen. e carente di motivazione, avendo giustificato l’entità della
pena irrogata in aumento sulla base della gravità del fatto, riferita allo spaccio
organizzato cui l’istante era dedito, ossia alla condotta già sanzionata ex art. 74
del d.P.R. n. 309 del 1990, laddove il giudice del rinvio non si è uniformato ai
criteri indicati dalla sentenza di annullamento.
Con requisitoria scritta del 15/03/2018, il Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. P. Canevelli ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. A fondamento
della commisurazione della pena in aumento, il giudice del rinvio ha valorizzato
plurimi elementi relativi al reato posto in continuazione, rappresentati, per un
verso, dalla “serialità” dell’attività di spaccio, realizzata con modalità organizzate
e professionali, e, per altro verso, dalla consistenza dell’offerta di cocaina (ben
199 involucri). A fronte della motivazione del provvedimento impugnato, il
ricorso omette il puntuale confronto con i dati richiamati (univocamente
riconducibili ai parametri commisurativi ex art. 133 cod. pen.), risultando, sotto
questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le
argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849); d’altra
parte, privo di consistenza è il rilievo circa la riconducibilità al reato associativo
delle valutazioni del giudice del rinvio, posto che – anche a voler prescindere dal
dato quantitativo (all’evidenza estraneo a detto reato) – le modalità del fatto
richiamate dall’ordinanza in esame rientrano nel novero degli elementi valutabili
in sede di determinazione della pena.

2

Tribunale di Catania, con ordinanza del 03/10/2017, ha determinato in anni 3 di

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa

Così deciso il 26/04/2018.

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