Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21943 del 26/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21943 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udienza: 26/04/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAPITA’ SEBASTIANO nato il 17/04/1977 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 27/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte di cassazione, di seguito indicate.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza n. 23333 del 23/03/2017, la Prima Sezione penale della Corte
di cassazione ha annullato l’ordinanza del 25/11/2015 con la quale il Tribunale di
sorveglianza di Catania aveva respinto il reclamo proposto da Sebastiano Rapità
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 23/06/2015 con il
quale era stata rigettata l’istanza di liberazione anticipata avanzata dal
condannato in relazione ai semestri dal 22/10/2009 al 27/04/2013: con
riferimento al reato di evasione commesso dal condannato il 27/10/2012, la

CD

Prima Sezione ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo cui «se è vero che il principio della valutazione frazionata del
comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della
liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche
sulla valutazione dei semestri anteriori, è tuttavia necessario che si tratti di una
condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata
partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo
antecedente a quello cui la condotta si riferisce»; ha puntualizzato, inoltre, la

consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri
immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato a un esteso arco
temporale antecedente, «deve essere operata sia una valutazione intrinseca della
particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto
al grado di partecipazione all’opera di rieducazione già manifestato dal
condannato e all’idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di
positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale».
Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Catania, con
ordinanza in data 27/09/2017, ha parzialmente accolto il reclamo, concedendo a
Rapità la liberazione anticipata per 180 giorni in relazione ai 4 semestri espiati
dal 22/10/2009 al 21/10/2011, respingendo nel resto il reclamo stesso: ha
rilevato il giudice del rinvio che Rapità ha espiato la pena in carcere dal
22/10/2009 al 01/03/2012, quando gli furono concessi gli arresti domiciliari e
che, considerata la gravità dell’evasione del 27/10/2012 (per la quale è stata
irrogata in via definitiva una condanna ad un anno di reclusione), deve ritenersi
che il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione almeno per la
durata degli arresti domiciliari, con conseguente diniego del beneficio per il
periodo 22/10/2011 – 21/04/2013.
Avverso l’indicata ordinanza del 25/11/2015 del Tribunale di sorveglianza di
Catania ha proposto ricorso per cassazione Sebastiano Rapità, attraverso il
difensore avv. O. Consolo, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei
limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza
dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: l’esclusione del beneficio della
liberazione anticipata per il periodo in cui il ricorrente era detenuto agli arresti
domiciliari, ossia per i semestri che vanno dal 22/10/2011 al 21/04/2013, è
incongruamente motivata con riferimento alla gravità del reato di evasione, per il
quale è stata irrogata la pena nel minimo edittale, e alla irrevocabilità della
pronuncia di condanna, omettendo di considerare lo specifico fatto di evasione.
Con requisitoria scritta del 20/12/2017, il Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M. Pinelli ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

sentenza di annullamento che, nel caso in cui il riflesso negativo della violazione

Il ricorso non è fondato. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha escluso il
riconoscimento della liberazione anticipata per il solo periodo interessato
dall’espiazione domiciliare della pena: arco temporale, questo, nel quale ricade
l’evasione dagli arresti domiciliari accertata in via definitiva, sicché la valenza
negativa sul piano della valutazione della partecipazione del condannato all’opera
di rieducazione — lungi dal dilatarsi ad un esteso arco temporale – è rimasta
circoscritta ai semestri di espiazione della pena agli arresti domiciliari, ossia a
quella fase dell’esecuzione rispetto alla quale si era registrato il fatto inficiante.

stabiliti dalla pronuncia di annullamento: invero, i rilievi del ricorrente circa
l’entità della pena irrogata per il reato di evasione non compromettono la tenuta
logico-argomentativa della valutazione dell’ordinanza impugnata circa l’indicata
valenza negativa, mentre quelli relativi al passaggio in giudicato della condanna
trascurano di considerare che il giudice del rinvio ha valorizzato l’irrevocabilità
dell’accertamento del fatto. Le ulteriori deduzioni circa la fattispecie concreta di
evasione sono del tutto generiche, essendosi il ricorrente sottratto all’onere di
completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n.
9923 del 05/12/2011 – dep. 2012, S., Rv. 252349).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.
Così deciso il 26/04/2018.
IhConsigliere ,tensore

Il Pr

Nei termini indicati, l’ordinanza impugnata è in linea con gli oneri motivazionali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA