Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21942 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21942 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YE HAIBIN nato il 27/05/1962

avverso l’ordinanza del 14/07/2017 del GIP TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte di cassazione, di seguito indicate.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza in data 14/07/2017, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto di Ye Haibin in relazione al reato di cui
agli artt. 56 e 591 cod. proc. pen. e ha applicato all’indagato la misura
dell’allontanamento dalla casa familiare.
Avverso il provvedimento di convalida dell’arresto ha proposto ricorso per
cassazione Ye Haibin, attraverso il difensore avv. D. Laurenti, articolando due
motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 381, 382 e 391 cod.

Data Udienza: 26/04/2018

proc. pen.: l’arresto è stato eseguito solo sulla base delle indicazioni rese da terzi
nell’immediatezza dei fatti agli operanti, che non hanno percepito direttamente la
condotta criminosa ipotizzata. Il secondo motivo denuncia mancanza di
motivazione in ordine ai presupposti dell’arresto facoltativo in flagranza.
Con requisitoria scritta del 09/03/2016, il Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. P. Viola ha concluso
per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla
disposta convalida.

motivo. Nel delineare la nozione di “quasi flagranza”, le Sezioni unite di questa
Corte hanno rilevato che l’eccezionalità dell’arresto in flagranza trova ragionevole
giustificazione nella «constatazione (da parte di chi procede all’arresto) della
condotta del reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero della
diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato,
immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della
colpevolezza» (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 – dep. 2016, Ventrice, Rv.
267591). In questa prospettiva, la giurìsprudenza di legittimità ha affermato che,
in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa
dell’indiziato con cose o tracce del reato richiede l’esistenza di una stretta
contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto
autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato, e dunque il susseguirsi, senza
soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a
seguito della percezione delle cose o delle tracce (Sez. 2, n. 20687 del
11/04/2017, Paunov, Rv. 270360): nel caso di specie, la misura pre-cautelare,
come risulta univocamente dal verbale di arresto (al cui esame questa Corte ha
accesso in considerazione del vizio processuale denunciato: Sez. U, n. 42792 del
31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), è stata adottata in assenza di diretta
percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato,
immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della
colpevolezza dell’indagato, ma sulla base delle informazioni rese da persona
presente ai fatti. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata limitatamente alla convalida dell’arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida
dell’arresto.

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Così deciso il 26/04/2018.

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