Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21942 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21942 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANZA DAVIDE ROCCO N. IL 06/11/1977
MARRAFFINO CARMELO N. IL 12/08/1975
avverso la sentenza n. 3485/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/02/2014

40-

RG.28195_2013

Il Collegio,
letto i ricorsi propostidai rispettivi difensori di LANZA DAVIDE ROCCO e
MARAFFINO CARMELtavverso la sentenzadella Corte di Appello diCatania del
26 febbraio 2012che li condannava per detenzione di cocaina destinata a terzi;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione nella mancata
applicazione dell’attenuante di cui al 5 0 comma dell’art. 73 dpr 309.90;
osserva:
I ricorsisono inammissibili perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposti dai ricorsi, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, al fine di giungere a ritenere l’ipotesi
attenuata, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara i ammissibili i ricorsi e condanna *ricorrente . al pagamento delle
spese proce suali e ciascuno di quello della somma di € 1000,00 in favore
della Cassa elle Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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