Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21940 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21940 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEZZALIRA DAVIDE nato il 09/03/1990 a CITTADELLA

avverso l’ordinanza del 26/05/2017 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte di cassazione, di seguito indicate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 8979/17 del 31/05/2016, la Prima Sezione penale della
Corte di cassazione annullava l’ordinanza del 12/05/2015 con la quale il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, in funzione di giudice
dell’esecuzione, aveva accolto parzialmente la richiesta di riconoscimento della
continuazione avanzata da Davide Mezzalira concernente due “gruppi” di
condanne, ossia, da un lato, quelle per reati di evasione commessi il 29/07/2010
e il 13/08/2010 e, dall’altro, quelle per vari delitti contro il patrimonio (rapina a
Carmignano di Brenta del 01/07/2010; rapina e lesioni in Padova il 02/01/2010;

Data Udienza: 26/04/2018

furto aggravato, rapina e lesioni commessi tra il 15/12/2009 ed il 04/03/2010,
già unificati in continuazione); la richiesta era stata accolta con riguardo alle due
sentenze di condanna per il reato di evasione, mentre era stata rigettata con
riguardo alle tre sentenze relative ai reati contro il patrimonio, ritenuti frutto di
deliberazioni estemporanee e non riconducibili ad un unico disegno criminoso.
Con riferimento al rigetto parziale della richiesta, la sentenza n. 8979/17 rilevava
il carattere apparente della motivazione dell’ordinanza allora impugnata,
richiamando, in particolare, il principio di diritto in forza del quale «la

condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione,
ma ne costituisce comunque un indice rivelatore, che deve formare oggetto di
specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o
sia stato altrimenti prospettato dal condannato».

2. Investito del giudizio di rinvio, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Padova, con ordinanza del 26/05/2017, fermo restando il
riconoscimento della continuazione tra i reati di evasione sopra indicati, ha
riconosciuto altresì la continuazione tra il reato di rapina commesso in data
01/07/2010 (sentenza del 18/11/2010) e i reati di furto, rapina e lesioni – già
riconosciuti come legati dal vincolo della continuazione – commessi dal
15/10/2009 al 04/03/2010 (sentenza del 23/01/2010); il giudice del rinvio,
invece, ha escluso la continuazione con i reati di rapina e lesioni commessi il
02/01/2010 (sentenza in data 11/12/2012), rilevando le differenti modalità di
realizzazione (rapina in tempo di notte ai danni di una prostituta) e il diverso
/ocus commissi delicti.

3. Avverso l’indicata ordinanza del 26/05/2017 ha proposto ricorso per
cassazione – limitatamente al rigetto dell’istanza di applicazione della disciplina
del reato continuato con riguardo ai reati giudicati dalla sentenza in data
11/12/2012 del Tribunale di Padova – Davide Mezzalira, attraverso il difensore
avv. V. Manfio, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione e
inosservanza dell’art. 627 cod. proc. pen.: il giudice del rinvio non ha operato lo
specifico esame del documentato

status

di alcoldipendenza e di

tossicodipendenza del condannato indicato dalla sentenza di annullamento,
limitandosi ad un contraddittorio e illogico riferimento ai motivi di salute, e ha
omesso di considerare gli indici rilevanti ai fini del riconoscimento della disciplina
del reato continuato indicati dalla difesa.

2

consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è

4. Con requisitoria scritta del 15/03/2018, il Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. S. Tocci ha concluso per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito

2. Come rilevato dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria, il
giudice del rinvio ha omesso – nonostante l’esplicita indicazione della sentenza di
annullamento – di motivare in merito allo stato di dipendenza del condannato: al
riguardo, invero, l’ordinanza impugnata, da una parte, ha osservato che il disagio
psicologico e le condizioni di salute, oltre che di dipendenza, non sono sufficienti,
da soli, a dar prova dell’unicità del disegno criminoso in presenza di elementi
fattuali di segno contrario; elementi, questi, individuati, dall’altra, nelle diverse
modalità di commissione dei fatti e nel diverso luogo di consumazione degli
stessi: pur inserendosi nell’arco temporale dei fatti di cui alla sentenza del
18/11/2010, ha osservato ancora il giudice del rinvio, le modalità esecutive
(rapina nottetempo in danno di una prostituta) sono del tutto peculiari e diverse
dallo standard dei delitti per i quali è stata riconosciuta la continuazione (rapine
commesse avvicinandosi alle vittime in bicicletta sulla pubblica via).
Nei termini indicati, la motivazione del provvedimento impugnato non è
immune dai vizi motivazionali denunciati. Per un verso, infatti, l’ordinanza
impugnata ha fatto, sostanzialmente, esclusivo riferimento alla diversità delle
modalità della condotta di cui al reato per il quale è stata esclusa la
continuazione rispetto a quelli per i quali è riconosciuta, omettendo, tuttavia, la
valutazione dei diversi elementi sintomatici dedotti dalla difesa (e di cui la stessa
ordinanza impugnata dà atto). Per altro verso, l’apprezzamento relativo allo
stato di tossicodipendenza – espressamente indicato dalla sentenza di
annullamento – è stato isolato dall’esame complessivo dei vari indici sintomatici
(quali, ad esempio, la distanza cronologica tra i fatti, rispetto alla quale la stessa
ordinanza impugnata registra come il reato per il quale è stata esclusa la
continuazione rientri nell’arco temporale di quelli oggetto di un’unica sentenza
che aveva riconosciuto l’identità del disegno criminoso) e, così, svincolato
dall’effettiva valutazione della sua significatività.

3. Pertanto, avuto riguardo al rigetto della richiesta di riconoscimento della
continuazione relativa ai reati commessi il 02/01/2010 (sentenza del Tribunale di
Padova in data 11/12/2012), l’ordinanza impugnata deve essere annullata con

3

indicati.

rinvio per nuovo esame al Tribunale di Padova – Ufficio del Giudice per le
indagini preliminari, che si pronuncerà uniformandosi ai princìpi di diritto sopra
richiamati e nella composizione stabilita dalla sentenza n. 183 del 2013 della
Corte costituzionale.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale

Così deciso il 26/04/2018.
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di Padova – Ufficio G.I.P.

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