Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21939 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21939 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARCO DANIELE N. IL 29/08/1989
avverso la sentenza n. 735/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO-

Data Udienza: 26/02/2014

RG.28258_2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da DE MARCO DANIELE personalmente avverso la
sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto del 3/12/2012 che
lo condannava per resistenza a qu.e lesioni;
rilevato che con tale ricorso si deduce vizio di motivazione quanto alla
valutazione delle prove ed alla configurazione giuridica dei fatti accertati;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spe processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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