Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21939 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21939 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO GIUSEPPE nato il 12/09/1967 a LAUREANA DI BORRELLO

avverso l’ordinanza del 03/02/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. ANTONIO NOCERA, in sostituzione dell’Avv. GUIDO
CONTESTABILE, che si è riportato al ricorso insistendo per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 febbraio 2017, la settima sezione della Corte di
cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di
Giuseppe D’Agostino avverso il provvedimento con il quale la Corte di assise di
appello di Messina, quale Giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile
la richiesta di sostituzione della pena dell’ergastolo — irrogata al D’Agostino con
sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del primo luglio 2005
— con quella di anni trenta di reclusione.
Il provvedimento fondava le sue ragioni sulla non sovrapponibilità tra il caso
del D’Agostino e quello Scoppola contro Italia esaminato dalla Corte EDU,
rimarcando come sarebbe stato necessario, ai fini dell’assimilazione sostenuta
dal ricorrente, che il giudizio abbreviato fosse stato richiesto ed ammesso tra il 2

Data Udienza: 17/04/2018

gennaio 2000 ed il 24 novembre 2000 (nella vigenza dell’art. 30, comma 1, lett.
b), I. 16 dicembre 1999 n. 479), che la decisione fosse avvenuta dopo
quest’ultima data, nella vigenza del d.l. 24 novembre 2000 n. 341 conv. con
modificazioni nella I. 19 gennaio 2001, n. 4 e come fosse poi determinante, per
respingere la tesi del ricorrente, la circostanza che la condanna del D’Agostino
fosse intervenuta all’esito di rito ordinario e non abbreviato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso straordinario per errore di
fatto il difensore di fiducia del D’Agostino.

laddove aveva ignorato che D’Agostino aveva richiesto il rito abbreviato il 12
giugno 2000 dinanzi alla Corte di assise di Palmi; l’organo giudicante non aveva
ammesso il rito, ma aveva rimesso gli atti alla Corte Costituzionale perché
dubitava della legittimità costituzionale della I. 479 del 1999, sospendendo il
dibattimento. La Consulta aveva deciso con ordinanza del 7 marzo 2001
depositata il successivo 30 marzo e pubblicata in G.U. il 4 aprile 2001,
rimettendo gli atti al Giudice a quo affinché valutasse la rilevanza della questione
all’esito dell’entrata in vigore del d.l. 24 novembre 2000 n. 341 conv. con
modificazioni nella I. 19 gennaio 2001, n. 4. Alla successiva udienza del 4
maggio 2001, il difensore del D’Agostino aveva revocato la richiesta di giudizio
abbreviato ed il procedimento era proseguito nelle forme ordinarie, nonostante
fosse spirato il termine previsto per l’esercizio di detta facoltà. Con sentenza n.
201 del 2013, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 1, del d.l. 24 novembre 2000 n. 341 conv. con modificazioni
nella I. 19 gennaio 2001, n. 4.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha articolato le seguenti considerazioni, di
seguito schematicamente riportate: a) la revoca della richiesta di rito abbreviato
era stata determinata solo ed esclusivamente dall’entrata in vigore del d.l. 341
del 2000, che eliminava gli effetti favorevoli del rito alternativo; b) la suddetta
norma sfavorevole era stata rimossa dall’ordinamento solo nel 2013, ma ne
perdurano gli effetti negativi; c) l’imputato, a fronte della richiesta di rito
abbreviato del 12 giugno 2000, aveva acquisito il diritto ad ottenere la pena di
trenta anni di reclusione; d) l’interpretazione delle Sezioni Unite nella sentenza
Ercolano non era condivisibile, laddove escludeva l’applicabilità del beneficio a
coloro che avevano revocato la richiesta di rito abbreviato, senza tenere conto
delle ragioni della revoca; e) la Corte EDU nel caso Scoppola aveva evidenziato
come sussistesse la necessità di tutelare la legittima aspettativa dell’imputato ad
ottenere i benefici della norma più favorevole; f) il termine per la revoca era
scaduto quando essa era stata formulata; g) ancorché la norma sulla revoca non
fosse stata dichiarata illegittima, la sentenza emessa nei confronti del ricorrente

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La parte lamenta l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la settima sezione,

era conseguenza di una norma incostituzionale e pertanto ne dovevano cessare
gli effetti ex art. 30 I. 11 marzo 1953 perché era stata l’entrata in vigore del d.l.
341 del 2000 che aveva indotto il ricorrente alla revoca; h) il quadro normativo
era incerto e il ricorrente non era stato sottoposto ad un processo equo; i) il
Giudice dell’esecuzione — pur avendo D’Agostino optato per il rito ordinario —
non gli aveva riconosciuto il trattamento più favorevole tra quelli previsti dalle
norme succedutesi.

1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni, che vertono sia
sulla natura del provvedimento impugnato dinanzi alla settima sezione, sia sul
contenuto delle doglianze oggi formulate; entrambi i profili — come si vedrà —
risultano ostativi alla praticabilità dello strumento straordinario di cui all’art. 625bis cod. proc. pen.
2. Per comprendere appieno la natura della doglianza e le ragioni della sua
inammissibilità, occorre sinteticamente ricordare quale sia stata l’evoluzione
normativo-giurisprudenziale chiamata in causa dal ricorrente ed in cui si
collocano le sue censure.
– Il testo originario dell’art. 442, comma 2, secondo periodo, cod. proc.
pen., prevedeva che nel giudizio abbreviato, in caso di condanna,

«Alla pena

dell’ergastolo è sostituta quella della reclusione di anni trenta»;

questa

disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, con
sentenza n. 176 del 1991 del Giudice delle leggi, con conseguente impossibilità
di accedere al rito suddetto per i delitti punibili con l’ergastolo.
– Con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, entrata in vigore il 2 gennaio
2000, è stata reintrodotta la possibilità per l’imputato di reati punibili con
l’ergastolo di accedere al rito abbreviato. L’art. 30, comma 1, lett. b), della
predetta legge, infatti, ha ripristinato la previsione:

«Alla pena dell’ergastolo è

sostituita quella della reclusione di anni trenta» senza distinguere tra ergastolo
con e senza isolamento diurno. Nella vigenza di detta disposizione, D’Agostino ha
chiesto il rito abbreviato.
– L’art. 7 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, entrato in vigore lo
stesso giorno e convertito – con modifiche non inerenti alla previsione medesima
– dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, nel dichiarato intento di dare
un’interpretazione autentica del secondo periodo del comma 2 dell’art. 442 cod.
proc. pen., ha disposto, per un verso, che l’espressione «pena dell’ergastolo» ivi
adoperata debba «intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno» e,
per altro verso, ha inserito all’interno della stessa disposizione un terzo periodo,

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CONSIDERATO IN DIRITTO

così formulato:

«Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di

concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo».
– Per garantire a chi avesse chiesto il rito abbreviato nel periodo 2 gennaio24 novembre 2000 per reati puniti con l’ergastolo con isolamento diurno
(aspettandosi l’applicazione della pena di trenta di reclusione e non
dell’ergastolo) la possibilità di sottrarsi all’applicazione della norma come
reinterpretata dal d.l. 341, l’art. 8 di quest’ultimo, così come sostituito in sede di
conversione, consentiva a chi avesse formulato richiesta di giudizio abbreviato

determinato termine, con conseguente prosecuzione del processo secondo il rito
ordinario, facoltà di cui si è avvalso il D’Agostino.
– Quanto all’evoluzione giurisprudenziale sul punto, essa è segnata dal
famoso caso di Franco Scoppola contro Italia (sentenza del 19 settembre 2009),
nel quale la Corte EDU, negando il carattere di norma interpretativa dell’art. 7
del d.l. n. 341 del 2000, ha ritenuto che Scoppola, essendo stato ammesso al
rito abbreviato nel vigore della legge n. 479 del 1999 (quindi nel periodo 2
gennaio-24 novembre 2000) e condannato nel vigore del d.l. 341 del 2000
all’ergastolo, avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art. 7 CEDU e non avendo
revocato la richiesta di rito alternativo, a vedersi infliggere la pena di anni trenta
di reclusione, più mite rispetto sia a quella prevista (ergastolo con isolamento
diurno) dall’art. 442 cod. proc. pen. nel testo vigente al momento della
commissione del fatto, sia a quella prevista (ergastolo senza isolamento diurno)
dall’art. 7 dei dl. n. 341 del 2000, in vigore al momento del giudizio.

La norma che aveva fornito l’interpretazione autentica di cui sopra

(contenuta, si ribadisce, nell’art. 7, comma 1 d.l. 341) è stata poi dichiarata
costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 210 del 18 luglio 2013, per
violazione degli artt. 117 Cost. e 7 CEDU; con la stessa pronunzia, la Consulta ha
dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8 d.l. n. 341 del 2000, come convertito, vale a dire la
norma che consentiva la revoca della richiesta.
– Va, infine, ricordato che, alla luce di questa evoluzione, Sez. U, n. 18821
del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258650 ha delineato quale sia lo
strumento attraverso il quale porre rimedio, nei casi assimilabili a quello di
Scoppola (abbreviato richiesto ed ammesso nella vigenza del d.l. 479 del 1999,
ma celebrato oltre il 24 novembre 2000, con la sostituzione della pena
dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo), all’applicazione di
una pena sulla base della norma dichiarata incostituzionale:

«Il giudice

dell’esecuzione, investito della richiesta di sostituzione della pena dell’ergastolo
inflitta con sentenza irrevocabile in applicazione dell’art. 7, comma primo, D. L. n.

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nel vigore della sola legge n. 479 del 1999 di revocare la richiesta entro un

341 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art.
117 Cost. in riferimento all’art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, con quella
temporanea di anni trenta di reclusione, ove riconosca il diritto del condannato a
beneficiare di tale trattamento più favorevole, previsto dall’art. 30, comma
primo, lett. b), legge n. 479 del 1999, deve provvedere, incidendo sul giudicato,
alla sollecitata sostituzione, avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 665, 666 e
670 cod. proc. pen.».
3.

Fatta questa premessa, occorre, in primo luogo, interrogarsi

un’ordinanza della Corte pronunziata – come nel caso di specie – sul ricorso
proposto contro provvedimento del Giudice dell’esecuzione, adito sulla scorta del
dictum

giurisprudenziale appena ricordato, in materia di sostituzione

dell’ergastolo con la pena di trenta anni di reclusione.
A tal proposito, le coordinate interpretative vanno senz’altro ricavate dalla
sentenza delle Sezioni Unite n. 13199 del 21/07/2016 (dep. 2017, Nunziata, Rv.
2697892), che ha tracciato i confini del rimedio straordinario attivato dalla parte.
Ebbene, le Sezioni Unite, hanno, in primo luogo, osservato che sono suscettibili
di ricorso straordinario solo le decisioni della Corte di cassazione che
contribuiscano alla “stabilizzazione” del giudicato e che, «collocandosi nel cono
d’ombra dell’accertamento della responsabilità penale (o anche civile) della
persona interessata»,

riaffermino comunque l’ambito del giudicato stesso;

quando poi hanno esaminato la questione rispetto ai provvedimenti in materia di
esecuzione, hanno sostenuto che solo quelli in cui vi sia un nesso funzionale tra
la decisione della Corte ed il giudicato possono essere oggetto del rimedio in
discorso, richiamando, in via esemplificativa, i casi di cui agli artt. 671, 673, da
una parte, e 670 cod. proc. pen., dall’altra, laddove la valutazione del Giudice
comporta, rispettivamente, un intervento manipolativo sul giudicato ovvero la
messa in discussione del suo perfezionamento. Se ne deve dedurre, quanto al
provvedimento sub iudice, che esso, non collocandosi nel “cono d’ombra” di cui
hanno scritto le Sezioni Unite, ma attenendo solo alla determinazione della
sanzione, deve essere escluso dal novero dei provvedimenti impugnabili ex art.
625-bis cod. proc. pen.
4. L’inammissibilità fonda, poi, come anticipato, anche su un altro aspetto.
Nella citata sentenza Nunziata, le Sezioni Unite hanno statuito, a loro volta
rifacendosi ad altra pronunzia (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.
221280), che, nella procedura prevista dall’art. 625-bis cod. proc. pen., l’errore
che può rilevare è solo quello percettivo, cioè quello causato da una svista o da
un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti e che
abbia determinato un’influenza sul processo formativo della volontà, che risulta

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sull’esperibilità del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso

viziata da tale inesatta percezione, tanto da condurre ad una decisione diversa
da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell’errore. L’errore e la sua
decisività devono risultare evidenti dagli atti, mentre dall’ambito applicativo
dell’istituto resta esclusa qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sub iudice,
sicché, qualora l’errore non derivi da una fuorviata rappresentazione percettiva,
ma presenti un qualsiasi contenuto valutativo, si deve escludere la proponibilità
del ricorso straordinario ex art. 625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta,
bensì di errore di giudizio.

errore valutativo e che, di conseguenza, il ricorrente pretenda da questa Corte
una delibazione che va ben oltre il riscontro di un – inesistente nel caso di specie
– errore percettivo. La settima sezione, infatti, aveva escluso di poter
assecondare il ragionamento del ricorrente valorizzando tre dati fattuali: che il
giudizio abbreviato non era stato richiesto ed ammesso nel periodo ricompreso
tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000, che il procedimento non era stato
definito successivamente al 24 novembre 2000 con rito abbreviato in
applicazione del d.l. 341 del 2000 e che esso — al contrario — si era chiuso con
giudizio ordinario.
Ebbene, nella stessa prospettazione del ricorrente non vi è smentita dei
suddetti dati di fatto. Se è vero che la richiesta di giudizio abbreviato era stata
formulata nel periodo di vigenza della I. 479 del 1999, infatti, è anche vero che
esso non era stato ammesso, giacché la Corte di Assise di Palmi, proprio con
riferimento alla norma che consentiva l’accesso al rito speciale, aveva rimesso gli
atti alla Corte Costituzionale. A seguito dell’entrata in vigore del d.l. 341 del
2000 ed una volta ripreso il processo dopo la sospensione legata al giudizio di
legittimità costituzionale, fondando sulla norma dell’art. 8 d.l. 341, la richiesta di
rito abbreviato era stata revocata, sicché il procedimento aveva trovato
definizione non già con le forme del rito abbreviato, ma con quelle del giudizio
ordinario.
4.2. Smentita la fallacia delle informazioni utilizzate dalla settima sezione,
dunque, l’impostazione della difesa tradisce piuttosto la volontà di ottenere, in
via interpretativa, una forzatura dei confini segnati dalle Sezioni Unite, ad onta
delle decisive differenze tra la vicenda del D’Agostino e quella di Scoppola, legate
sostanzialmente alla revoca della richiesta ed alla celebrazione del processo nelle
forme del rito ordinario.
Differenze che, come sancito espressamente da Sez. U, Ercolano (seguita da
Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, dep. 2016, Capizzi, Rv. 266611 e da Sez. 1, n.
15748 del 21/01/2014, Riina, Rv. 259417) impediscono di applicare i principi ivi
sanciti anche alla presente vicenda. Nella motivazione del suddetto, autorevole

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4.1. Nel caso di specie deve ritenersi che quello dedotto dalla parte sia un

precedente, si legge infatti che l’ esercizio della facoltà di revoca della richiesta di
rito abbreviato «quale libera e consapevole scelta della persona interessata,
avendo comportato la celebrazione del giudizio secondo il rito ordinario, vale a
dire sulla base di moduli che, rifuggendo da ogni forma di semplificazione
deflativa, hanno garantito il più ampio spazio ai diritti delle parti processuali,
rimane estraneo alla problematica di cui si discute, proprio perché manca

il

presupposto processuale della celebrazione del giudizio abbreviato e,
conseguentemente, non viene in rilievo il tema della successione di leggi penali

reati punibili in astratto con la pena perpetua (con o senza isolamento diurno).
In tale caso [ ] non può incidersi, in sede esecutiva, sulla situazione
cristallizzata dal giudicato; non può porsi ex post nel nulla la precedente revoca,
ritualmente formulata, della richiesta di giudizio abbreviato (che finirebbe per
assumere una fisionomia meramente virtuale), stante l’intervenuta operatività su sollecitazione dello stesso soggetto interessato, che non aveva eccepito
alcunché – della norma transitoria di cui al richiamato art. 8 d.l. n. 341 del 2000,
che ha natura esclusivamente processuale e che risulta essere stata applicata,
con effetti ormai irretrattabili, dal giudice della cognizione, il solo elettivamente
deputato a tanto; non rientra, infatti, nei poteri del giudice dell’esecuzione quello
di rivisitare, con effetti a cascata sulla pena da eseguire, le scelte processuali
fatte in sede di cognizione. Nell’ipotesi data, in sostanza, il dato dirimente è
offerto dal rilievo che, per effetto della revoca della richiesta di giudizio
abbreviato, non risulta essere stato mai acquisito nel patrimonio giuridico del
soggetto interessato il diritto ad essere giudicato con detto rito sulla base della
disciplina recata dalla legge n. 479 del 1999».
4.3. E’ evidente, dunque, che ogni riflessione centrata sull’applicazione
estensiva della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza Corte EDU
Scoppola contro Italia anche al caso di specie (forzando i limiti sanciti da Sez. U,
Ercolano) ed ampliandone oggettivamente la portata, ovvero, fondata sulla
tardività della revoca della richiesta di rito abbreviato da parte dello stesso
imputato (che il ricorrente peraltro non riferisce essere stata dedotta nel corso
del processo), presuppone un percorso valutativo che è del tutto estraneo ai
limiti del rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

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che regolano, nel caso di ammissione a tale rito, il trattamento sanzionatorio dei

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma di euro 2000,00.

Così deciso il 17/04/2018.

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