Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21938 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21938 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sartori Alessandro, nato a Roma il 26/01/1975

avverso la sentenza del 18/11/2014 della Corte d’Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi,
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, con l’irrogazione della
pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.333,33 di multa;

RITENUTO IN FATTO

1. Alessandro Sartori ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Roma dell’8 gennaio 2014 che, in parziale riforma della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti – a seguito di giudizio con rito direttissimo dal locale Tribunale il 16.05.2013, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del
1990, art. 73, comma 5, aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado. Il
reato era stato accertato in Roma il 22 aprile 2013.

Data Udienza: 12/04/2016

Con sentenza n. 36908 del 20 giugno 2014 la Quarta sezione di questa Corte
annullava la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,
rigettando il ricorso nel resto. A sua volta il giudice del rinvio, con sentenza del
18 novembre 2014, rimodulava la pena irrogata all’imputato in ragione di mesi
otto di reclusione ed C 2.000 di multa.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, assumendo la violazione dell’art. 606 lett.
c) c.p.p., avendo la Corte territoriale omesso di ridurre la pena di un terzo per la
scelta del rito abbreviato, ex art. 438 c.p.p., oltre ad aver aumentato in pejus la

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato.
Effettivamente la Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, ha omesso di
operare sulla pena comminata in concreto la riduzione derivante dalla scelta del
rito abbreviato, che era stata originariamente accordata dal Tribunale di Roma il
16 maggio 2013.
La pena irrogata dal giudice del rinvio va dunque ridotta di un terzo, sicché
– tenuto conto della pena fissata in mesi otto di reclusione ed C 2.000 di multa
dalla Corte d’Appello – essa va definitivamente stabilita in mesi cinque e giorni
dieci di reclusione ed euro 1.333,33 di multa

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa
riduzione della pena di un terzo, ai sensi dell’art. 438 c.p.p., pena che determina
in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.333,33 di multa.
Così deciso il 12/04/2016

pena pecuniaria rispetto alla valutazione del primo giudice d’appello.

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