Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21937 del 03/04/2018

Penale Ord. Sez. 5 Num. 21937 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
X.Y.

avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che
chiede correggersi l’errore materiale.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22/1/2018 n. 158/2018 questa Sezione ha respinto il
ricorso proposto nell’interesse di X.Y.  avverso la sentenza resa in
grado di appello il 24/10/2016 dal Tribunale di Teramo e ha condannato il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nel § 9 della motivazione la Corte ha affermato che al rigetto del ricorso
conseguiva la condanna del X.Y. alla rifusione delle spese in favore di parte
civile, che si reputava congruo ed equo determinare come in dispositivo.
Nel dispositivo tuttavia è stata omessa la debita liquidazione, come
segnalato con nota interna del 6/2/2018 che ha dato impulso al presente
procedimento.

Data Udienza: 03/04/2018

2. L’errore è del tutto evidente: alla parte civile vittoriosa, comparsa
all’udienza del 22/1/2018, rassegnando conclusioni e depositando nota spese,
spettava la rifusione delle spese sostenute nel grado.
La procedura di correzione degli errori materiali

ex art. 130 cod. proc. pen.,

è applicabile nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia provveduto alla
declaratoria di inammissibilità o al rigetto del ricorso proposto con riferimento
alle statuizioni civili, omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute

nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile; la relativa statuizione riveste
natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso
che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente
determinabili sulla base delle stesse (Sez. 2, n. 17326 del 24/01/2013,
Ciarrapico e altro, Rv. 255534; Sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007, P.C. in proc.
Maiolo, Rv. 238885; Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, p.c. in proc. Gottuso, Rv.
243422).

3. La sentenza va quindi corretta come indicato in dispositivo, apparendo
congrua ed equa la liquidazione ivi indicata.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti necessari.

P.Q.M.

Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo della
sentenza emessa da questa Sezione il 22/1/2018 nei confronti del ricorrente
X.Y. , nel senso che dopo le parole «condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali» devono aggiungersi quelle «e alla refusione
delle spese di parte civile, liquidate in complessivi C 2.000.00= oltre accessori di
legge.».

Così deciso il 3 aprile 2018

dalla parte civile in sede di legittimità, poiché detta omissione si concreta in un

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