Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21936 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21936 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSAFIO FABIO nato il 23/08/1975 a TRICASE

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione dott. L. Orsi, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso e, per la parte civile Giovanni Ria, l’avv. M. Agazzi, in
sostituzione dell’avv. G. Bonsegna, che ha depositato conclusioni, chiedendo
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 26/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 20/01/2017, la Corte di appello di Lecce ha
confermato la sentenza del 06/05/2013, con la quale il Tribunale di Lecce aveva
dichiarato Fabio Rosafio colpevole del reato di diffamazione aggravata in danno
di Giovanni Ria, Benito Ria, Pasqualina Longo, Doris Ria e Vincenzo Ria e lo
aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della
costituite parti civili.

ricorso per cassazione Fabio Rosafio, attraverso i difensori avv. F. Zompì e avv.
F. Del Sole, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza o erronea applicazione
degli artt. 601 e 184 cod. proc. pen. L’avv. Del Sole, difensore dell’imputato
dinanzi alla Corte di appello, riceveva in data 01/02/2016 l’avviso di fissazione
dell’udienza in appello per il successivo 12/02/2016; a tale udienza l’avv. del
Sole compariva regolarmente, ma il processo era rinviato preliminarmente per il
carico dell’udienza; alla successiva udienza del 10/01/2017, l’avv. Del Sole
eccepiva l’inosservanza del termine a comparire, ma l’eccezione era rigettata in
quanto erroneamente ritenuta tardiva, posto che solo a tale ultima udienza il
difensore aveva potuto proporre l’eccezione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato per plurime
convergenti ragioni.
Sotto un primo profilo, si deve rilevare che all’udienza del 12/02/2016, come
si evince dal relativo verbale (al cui esame diretto questa Corte può accedere in
considerazione del dedotto

error in procedendo:

Sez. U, n. 42792 del

31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), la Corte distrettuale ha proceduto alla
verifica della costituzione delle parti (dichiarando la contumacia dell’imputato) e
ha quindi disposto il rinvio del processo, in assenza di qualsiasi intervento (o
richiesta di intervento) del difensore di fiducia presente: pertanto, si è
all’evidenza perfezionata la sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen., non risultando
in alcun modo che la comparizione del difensore sia stata determinata
dall’intento di far rilevare la nullità.
D’altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
questa Corte, in tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui all’imputato sia stato
regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non
sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601 cod. proc.
pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo
ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza
disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto
l’avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come

2

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto

comunicazione all’interessato (Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv.
268125; conf. Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630). Alla luce
del principio di diritto richiamato – riferibile anche all’ipotesi in cui l’inosservanza
del termine di comparizione riguardi la citazione del difensore – il rinvio, stabilito
alla presenza del difensore, sia pure per ragioni diverse dal rilievo
dell’inosservanza stessa, dall’udienza del 12/02/2016 a quella del 10/01/2017 ha
sanato la nullità del primo avviso, il che rende ragione, sotto un ulteriore profilo,
della manifesta infondatezza del ricorso.

ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00 e alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida come da dispositivo
disponendone il pagamento in favore dell’Erario.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenuto per il presente
giudizio dalla parte civile Ria Giovanni, che liquida in complessivi euro 2.100,00,
oltre accessori di legge, disponendo il pagamento in favore dell’Erario.
Così deciso il 26/04/2018.
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Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

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