Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21934 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21934 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONTI FABRIZIO nato il 14/05/1969 a ROMA

avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione dott. L. Orsi, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l’avv. D. Romagnino (anche in
sostituzione dell’avv. G. Tognozzi), che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 26/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 26/06/2013, il Tribunale di Monza, per quanto
è qui di interesse, dichiarava Conti Fabrizio responsabile – quale amministratore
unico, poi di fatto di PIV s.r.I., dichiarata fallita il 03/05/2007 – dei reati di
bancarotta fraudolenta per distrazione (di autovetture aziendali, di beni e
attrezzature, di crediti della società per circa 3,5 milioni di euro, del valore di
avviamento della società), bancarotta fraudolenta documentale e causazione del

del pagamento dei debiti previdenziali ed erariali, la dolosa variazione della
denominazione sociale da Network & B. s.r.l. in PIV s.r.l. e la contestuale fittizia
cessione della stessa, previa attribuzione delle risorse della fallita ad altro
soggetto giuridico facente capo al ricorrente); l’imputato, applicata la circostanza
aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, veniva condannato alla pena
principale di anni 4 e mesi 6 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore
della parte civile.
Investita del gravame dell’imputato, la Corte di appello di Milano, con
sentenza deliberata il 02/03/2017, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, ha escluso il fatto di bancarotta fraudolenta per distrazione relativo alle
autovetture, ha rideterminato nell’importo di 700 mila euro la distrazione dei
crediti e in 18 mila euro il valore di quella delle attrezzature, confermando nel
resto la sentenza del Tribunale di Monza e rideterminando in anni 4 di reclusione
la pena principale irrogata.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto
ricorso per cassazione Conti Fabrizio, attraverso i difensori avv. G. Tognozzi e
avv. D. Romagnino, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 219, secondo
comma, n. 2), I. fall., nella parte in cui è stato operato l’aumento massimo
comprensivo del reato di causazione del fallimento per effetto di operazioni
dolose, per il quale è stata omessa la motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento soggettivo. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la
formazione del debito erariale sia stata il risultato di una prassi illecita voluta e
prevedibilmente causativa del dissesto, essendo in realtà dipesa dal mancato
incasso dei crediti verso i clienti; la sentenza di primo grado ha evidenziato che
la mancanza di liquidità aveva determinato un sempre più massiccio ricorso agli
ordinari canali di finanziamento (banche e fornitori), mentre quella di appello ha
riconosciuto che il debito erariale nell’esercizio del 2003 era sostanzialmente
corrispondente a quello risultato in sede fallimentare. Qualificare il mancato

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fallimento per effetto di operazioni dolose (attraverso la sistematica omissione

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versamento delle imposte come illecita prassi si risolve in un’assoluta mancanza
di apprezzamento delle ragioni che hanno determinato l’inadempimento
tributario e, di conseguenza, in una motivazione apparente almeno sull’elemento
psicologico della condotta contestata, con conseguente errata applicazione della
circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.
2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e
vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell’applicazione delle

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.
La sentenza di primo grado, richiamata al riguardo dalla conforme, sul
punto, sentenza di appello, ha ricollegato la causazione del fallimento per effetto
di operazioni dolose alla sistematica omissione del pagamento dei debiti erariali
(dimostrata dalla serialità di dette omissioni e dall’importo dei debiti erariali non
onorati, costituenti la parte preponderante del passivo fallimentare), attraverso
la quale, come rileva la sentenza impugnata, la società si autofinanziava (sicché
già nel 2003 il debito erariale superava gli 800 mila euro, mentre ben maggiore
era quello accertato in sede fallimentare, diversamente da quanto sostenuto dal
ricorrente). Nei termini in sintesi indicati, le motivazioni rese dai giudici di merito
danno conto, con rilievi in linea con i dati probatori richiamati e immuni da vizi
logici, della sussistenza del fatto di bancarotta in esame, anche con riferimento
all’elemento psicologico, di cui rendono ragione la serialità delle omissioni e la
loro funzionalità alla «decomposizione della salma», per riprendere il contenuto
di un appunto sequestrato presso l’abitazione dell’imputato all’esito di una
perquisizione, ossia all’intento di canalizzare verso le altre società a lui facenti
capo tutti i cespiti attivi della fallita. Le censure del ricorrente sono dunque, allo
stesso tempo, manifestamente infondate e aspecifiche lì dove risultano del tutto
carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n.
18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849): al riguardo, invero, il ricorso fa leva
sull’erronea considerazione della sistematica omissione del pagamento dei debiti
erariali in modo isolato rispetto al complessivo contesto – diffusamente delineato
dai giudici di merito – che ha visto la spoliazione di tutte le risorse della fallita
per destinarle a società della “galassia” riconducibile al ricorrente; contesto,
questo, alla luce del quale la tesi del ricorrente circa la riconducibilità dell’omesso
pagamento del debito tributario all’omesso incasso dei crediti (oltre che, come

circostanze attenuanti generiche.

subito si vedrà, non devoluta al giudice di appello) oblitera i plurimi elementi
valorizzati dai giudici di merito (tra i quali, solo a titolo di esempio, i vari
documenti sequestrati all’imputato e dimostrativi dell’analitico progetto di
svuotamento della fallita, la fittizia cessione delle quote e della carica
amministrativa ad un ottantenne incapace di intendere e di volere).
D’altra parte, come ha osservato la Corte distrettuale (con rilievo non
contestato dal ricorrente), sul merito della sistematica omissione del pagamento
dei debiti previdenziali ed erariali l’appellante nulla aveva osservato: al riguardo,

distrazione operato dal giudice di appello rispetto alle statuizioni del Tribunale di
Monza non scalfisce il ragionamento probatorio dei giudici di merito, non oggetto
di puntuali censure introdotte con il gravame. Né in senso contrario valgono gli
atti (in particolare, la consulenza tecnica della difesa) allegati al ricorso e dedotti,
all’evidenza, in termini tali da sollecitare un’inammissibile rivalutazione di
merito. Privi di consistenza, infine, sono gli ulteriori rilievi difensivi (in
particolare, in relazione al principio di competenza nella formazione dei debiti
erariali), che sviliscono indebitamente la già richiamata complessiva
ricostruzione dei giudici di merito.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Rimarcata la non
trascurabile gravità dei fatti (connessa agli importi sottratti, che restano nel
complesso molto elevati, e alla pluralità dei fatti di bancarotta, con causazione di
un notevole passivo fallimentare, giunto ad oltre un milione di euro), la Corte di
appello ha congruamente confermato il diniego dell’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche richiamando, tra l’altro, l’assenza di alcuna volontà
risarcitoria, laddove, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, nel motivare il diniego dell’applicazione delle attenuanti generiche
non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535
del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

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deve rilevarsi che il parziale ridimensionamento dei fatti di bancarotta per

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 26/04/2018.
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