Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21934 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21934 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
METAJ SAIMIR N. IL 11/08/1979
avverso la sentenza n. 560/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/02/2014
RG.28122_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da METAJ SAMIR con atto a firma del difensore
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 6/3/2013 che lo
condannava per il reato di evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione nella
determinazione del trattamento sanzionatorio;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Rom 26 febbraio 2014
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28 MA6 2014
Il Funzioncrio Giudiziario
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE