Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21933 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21933 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VILLANO GIANPAOLO N. IL 03/01/1975
avverso la sentenza n. 549/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
P
Data Udienza: 26/02/2014
RG.28113_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da VILLANO GIANPAOLO personalmente avverso
la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 26/3/2013 che lo condannava
per il reato di cui all’art. 336 cp;
rilevato che con tale ricorso si deduce l’illogicità della motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del
tutto generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Rom il 26 febbraio 2014
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