Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21930 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21930 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MICCOLI GIUSEPPE N. IL 13/11/1968
avverso la sentenza n. 650/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/02/2014
RG.28103_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da MICCOLI GIUSEPPE personalmente avverso la
sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto del 10/12/2012 che
lo condannava per il reato di evasione continuata;
rilevato che con tale ricorso si deduce l’erronea motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del
tutto generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
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‘ i. il 26 febbraio 2014
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Il Funzioniario Giudiziario
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE