Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2193 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2193 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCIOTTI MARIA STELLA N. IL 10/12/1951
avverso la sentenza n. 11545/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

15,

— che la Corte di appello di Roma con sentenza del 29.9.2011 ha confermato la sentenza con la
quale, in data 13.7.2010, il Tribunale di Velletri aveva affermato la responsabilità penale di
SCIOTTI Maria Stella per contravvenzioni urbanistiche;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali;
— che, nella specie, risulta accertato che la predetta aveva realizzato le opere descritte
nell’imputazione, oggettivamente diverse da quelle indicate dalla difesa come risalenti nel tempo ed
asseritamente condonate;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del ,fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte
Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i
era di consiglio del 16.11.2012
Il Pr sidente

Ritenuto:

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