Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21929 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21929 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIOVINAZZI FRANCESCO N. IL 11/01/1977
avverso la sentenza n. 549/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/02/2014
RG.28087_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da GIOVINAZZI FRANCESCO
personalmente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto del
13/12/2012 che lo condannava per il reato di evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del
tutto generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
AmmelÀde.
Ro a il 26 febbraio 2014
L’edQhsore
pre idente
DE POZSTATA
IN CANCELLERIA
28 MAG 2014
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE