Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21929 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21929 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAMOS PENALVA CARLOS ISRAEL nato il 11/07/1979

avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Monza a carico dell’odierno imputato per il reato di cui agli
artt. 477 e 482 cod. pen. per aver falsificato una patente di guida peruviana alterandone la
data di scadenza.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

efficacia pubblicistica della patente falsificata in relazione all’art. 135 C.d.s..
1.1.1 Si ricorda da parte della difesa che la norma da ultimo citata prevede l’inefficacia, come
titolo abilitativo, della patente straniera non solo a condizione che il cittadino straniero non sia
residente in Italia da oltre un anno ma anche che, unitamente alla medesima patente, sia in
possesso di permesso internazionale di guida ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana
della predetta patente.
Si evidenzia, pertanto, un’omessa motivazione proprio in relazione a questi due ultimi requisiti
che rivestivano rilevanza dirimente per stabile se la patente oggetto di falsificazione fosse
valida o meno.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1 La motivazione impugnata è giuridicamente corretta e scevra dai lamentati vizi
argomentativi.
2.2 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di
affermare che la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato
estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini
della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136
C.d.S. ( in un caso, la Corte, con riferimento a patente di guida apparentemente rilasciata dalle
autorità della Costa d’Avorio, ha ritenuto che essa, pur non assumendo validità come
documento di identificazione personale, possa costituire documento che, nei limiti delle
richiamate disposizioni, può avere validità come permesso per la conduzione di veicoli, e come
tale essere ricompresa nell’ambito di applicazione del reato previsto dagli artt. 477-482 cod.
pen., così Cass., Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007 – dep. 27/03/2007, P.G. in proc. Aghohawa,
Rv. 236180).
Orbene, il principio è stato anche più recentemente riaffermato dalla Corte di legittimità
nell’arresto reso da questa Sezione con la sentenza n. 9268 del 02/12/2014 ( dep.
03/03/2015, Ndiaye, Rv. 262963 ) con l’ulteriore affermazione che “la falsificazione non
grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma
degli art. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai

2

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio argomentativo in relazione alla affermata

fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136
C.d.S.”.
2.2.1 Ciò posto, ritiene la Corte come la doglianza sollevata dalla parte ricorrente sia infondata
proprio in ragione dell’accertamento correttamente operato dalla Corte ambrosiana in ordine
alla validità della patente contraffatta ad autorizzare alla guida in Italia.
Affermato invero il principio, in diritto, secondo cui la falsificazione non integra il reato
contestato laddove il documento non abbia alcuna validità nel territorio italiano, ne’ sotto il

identificazione della persona, la Corte di merito ha correttamente eseguito tale controllo di
validità con giudizio che non può certo essere censurato, nel merito, in questa sede di
legittimità e che, peraltro, è esente dalla lamentata violazione dell’art. 135 C.d.s.. Tale giudizio
ha correttamente scrutinato il profilo di validità del titolo abilitativo alla guida, collegato alla
condizione, espressamente prevista dal sopra menzionato art. 135, che il cittadino straniero
non sia residente in Italia da oltre un anno.
Non coglie nel segno l’obiezione sollevata dalla difesa del ricorrente secondo cui il controllo
giudiziale avrebbe dovuto estendersi, per verificare la validità della patente straniera, anche
alle ulteriori condizioni relative al possesso da parte dello straniero del permesso internazionale
di guida ovvero della traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente, atteso che
quest’ultimi non incidono sulla validità intrinseca del predetto titolo abilitativo, costituendo solo
documenti accompagnatori della patente la cui mancanza non può interferire, pertanto,
sull’efficacia e validità del documento abilitativo alla guida in Italia.
Ne consegue che correttamente la Corte distrettuale ha verificato la sussistenza della
condizione della residenza dello straniero nel territorio nazionale che costituisce il profilo
integrante la validità della patente straniera anche nel nostro territorio (con il solo limite
annuale fissato dal detto art. 135).
Pertanto, l’accertamento della validità della patente straniera (di cui, peraltro, non è
contestabile la falsificazione nella data di scadenza da parte del ricorrente quale mandante)
comporta la integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 Cod. pen..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17.4.2018

profilo della legittimazione alla guida di autovettura, ne’ tanto meno sotto il profilo della

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